F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101 del 17 Giugno 2013 (392) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI BAIONI (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società ASD Ostia Mare Lido Calcio), DANIELE PERSI (Presidente della Società ASD Stagni di Ostia), GIANMARCO TONEI (Calciatore), Società ASD OSTIA MARE LIDO CALCIO e ASD STAGNI DI OSTIA – (nota n. 7683/312pf12-13/AM/ma del 24.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101 del 17 Giugno 2013
(392) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI BAIONI (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società ASD Ostia Mare Lido Calcio), DANIELE PERSI (Presidente della Società ASD Stagni di Ostia), GIANMARCO TONEI (Calciatore), Società ASD OSTIA MARE LIDO CALCIO e ASD STAGNI DI OSTIA - (nota n. 7683/312pf12-13/AM/ma del 24.5.2013).
Con atto del 24 maggio 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Baioni Luigi, Direttore Generale dell'ASD Ostia Mare Lido Calcio; Persi Daniele, Presidente dell'ASD Stagni di Ostia; Tonei Gianmarco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito con l'ASD Ostia Mare Lido Calcio; la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio; la Società ASD Stagni di Ostia, per rispondere, i primi tre, della violazione dell'art.1 comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 96 delle NOIF e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva ed in particolare per avere in concorso tra di loro, mediante il fittizio tesseramento del calciatore Tonei Gianmarco alla Società ASD Stagni di Ostia, eluso la disposizione di cui all'art. 96 delle NOIF con lo scopo di non far corrispondere dalla Società ASD Ostia Mare Lido Calcio il Premio di Preparazione dovuto alla Società ASD Polisportiva Vigor Perconti; la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, della violazione di cui all'art. 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati, la Società ASD Stagni di Ostia, della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta, in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente. La Società ASD Ostia Mare Lido Calcio ed il Baioni hanno presentato memoria difensiva eccependo preliminarmente l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’azione per la mancata osservanza degli artt. 94 e 96 delle NOIF in materia di premi di preparazione, e chiedendo, nel merito, il proscioglimento da ogni addebito deducendone l’infondatezza. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della pena di dieci mesi di inibizione per Baioni Luigi, dieci mesi di inibizione per Persi Daniele, tre giornate di squalifica per il calciatore Tonei Gianmarco, € 5.000,00 (cinquemila,00) di ammenda per l’ASD Ostia Mare Lido Calcio s.r.l. ed € 2.000,00 (duemila,00) di ammenda per l’ASD Stagni di Ostia. L’eccezione preliminare sollevata dalla Società ASD Ostia Mare Lido Calcio e dal Baioni è infondata. Oggetto del presente procedimento, infatti, non è il pagamento del premio di preparazione, per cui non è conferente il richiamo agli articoli delle NOIF che disciplinano tale premio, e la procedura per il suo mancato o insufficiente pagamento; il deferimento in esame ha invece il diverso oggetto costituito dal contestato comportamento elusivo del pagamento di tale premio e costituito da un fittizio tesseramento. Nel merito si osserva che il procedimento trae origine dall’esposto inviato alla Procura Federale dalla ASD Polisportiva Vigor Perconti in data 13 ottobre 2012, con il quale è stato denunciato il fittizio tesseramento del giovane calciatore Tonei Gianmarco da parte della Società ASD Stagni di Ostia, al fine di consentirne il trasferimento alla Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, con l'intento di eludere il premio di preparazione dovuto. Dall'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale è emerso che la Società ASD Polisportiva Vìgor Perconti, nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 ha tesserato il calciatore Tonei Gianmarco, partecipando al campionato allievi regionali elite. In data 8 settembre 2012 il medesimo Tonei è stato quindi tesserato con vincolo pluriennale per la società ASD Stagni di Ostia, militante nel campionato di terza categoria. In data 14 settembre 2012 il Tonei è stato infine trasferito a titolo "temporaneo" alla Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, partecipante al campionato nazionale serie D. Osserva la Commissione che tutti i trasferimenti del calciatore Tonei sono perfettamente regolari e tutti i deferiti hanno anche ampiamente motivato, ciascuno per la sua parte, i trasferimenti stessi, sia nelle dichiarazioni rese in sede di istruttoria innanzi alla Procura Federale, sia innanzi a questa Commissione. Le motivazioni dei trasferimenti, peraltro giuridicamente irrilevanti, giovano comunque ad escludere la sussistenza anche di una minima prova dell’intento fraudolento denunciato dalla Procura Federale con il deferimento in esame. L’unico elemento, peraltro di natura meramente indiziaria, a sostegno del deferimento, è solo la brevità del periodo in cui il calciatore è rimasto tesserato per la Società ASD Stagni di Ostia, prima del successivo trasferimento alla Società ASD Ostia Mare Lido Calcio. Ma tale circostanza, di cui, come detto, i deferiti hanno anche dato conto in modo ragionevole, non è sufficiente a far presumere l’intento fraudolento di voler evitare il pagamento del premio di preparazione. Fra l’altro la difesa del Baioni e dell’Ostia Mare Lido Calcio ha pure provato il definitivo abbandono del calciatore dell’attività sportiva e il pagamento del premio di preparazione in relazione ad altri calciatori, circostanze queste che mal si conciliano con l’intento fraudolento contestato. D’altra parte va pure osservato che, da un lato, la normativa federale non prevede, come potrebbe astrattamente essere previsto proprio al fine di evitare eventuali comportamenti fraudolenti, la corresponsione del premio in questione nel caso di un doppio trasferimento, e, dall’altro, una tale previsione verrebbe ad ostacolare il trasferimento di calciatori in situazioni lecite come quella prospettata dagli odierni deferiti. In conclusione la mera presunzione posta a fondamento del deferimento in esame non ha rilevo giuridico ai fini della richiesta affermazione della responsabilità dei deferiti. P.Q.M. La Commissione proscioglie tutti i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.
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