F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101 del 17 Giugno 2013 (391) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BEVILACQUA (Segretario della Società ASD San Cesareo Calcio), ROSARIO CASTIGLIONE (Segretario della Società ASD Veliterna Ariana), LEO STAZI (Calciatore), Società ASD SAN CESAREO CALCIO e ASD VELITERNA ARIANA – (nota n. 7634/311pf12-13/AM/ma del 23.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101 del 17 Giugno 2013
(391) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BEVILACQUA (Segretario della Società ASD San Cesareo Calcio), ROSARIO CASTIGLIONE (Segretario della Società ASD Veliterna Ariana), LEO STAZI (Calciatore), Società ASD SAN CESAREO CALCIO e ASD VELITERNA ARIANA - (nota n. 7634/311pf12-13/AM/ma del 23.5.2013).
Con atto del 23 maggio 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare Bevilacqua Marco, Segretario della Società ASD San Cesareo Calcio, Castiglione Rosario, Segretario della Società ASD Veliterna Ariana; Stazi Leo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito con l'ASD San Cesareo Calcio, la Società ASD San Cesareo Calcio, e la Società ASD Veliterna Ariana, per rispondere, i primi tre, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 96 delle NOIF e 33 del Regolamento di Settore Giovanile e Scolastico, per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, ed in
particolare, per avere, in concorso tra di loro, mediante il fittizio tesseramento del calciatore Stazi Leo alla Società ASD Veliterna Ariana, eluso la disposizione di cui all'art. 96 delle NOIF, con lo scopo di non far corrispondere dalla Società ASD San Cesareo Calcio il Premio di Preparazione dovuto alla Società ASD Polisportiva Vigor Perconti; la Società ASD San Cesareo Calcio, della violazione di cui all'art 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati; la Società ASD Veliterna Ariana, della violazione di cui all'art 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine a quanto ascritto al proprio tesserato. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della pena di mesi cinque di inibizione per Bevilacqua Marco, mesi cinque di inibizione per Castiglione Rosario, tre giornate di squalifica per il calciatore Stazi Leo, € 3.000,00 (tremila,00) di ammenda per l’ASD San Cesareo Calcio, € 3.000,00 (tremila,00) di ammenda per l’ASD Veliterna Ariana. Il procedimento trae origine dall’esposto inviato alla Procura Federale dalla ASD
Polisportiva Vigor Perconti in data 13 ottobre 2012, con il quale è stato denunciato il fittizio tesseramento del giovane calciatore Stazi Leo da parte della Società ASD Veliterna Ariana, al fine di consentirne il trasferimento alla Società ASD San Cesareo Calcio, con l'intento di eludere il premio di preparazione dovuto. Dalle risultanze istruttorie emerge che la Società ASD Polisportiva Vigor Perconti, nella stagione sportiva 2011/2012, ha tesserato il calciatore Stazi Leo. In data 22 agosto 2012 il calciatore Stazi è stato quindi tesserato per la società ASD Veliterna Ariana, militante nel campionato di terza categoria. Ancorché tesserato con la Società ASD Veliterna Ariana, il calciatore, sin dalla data del 27/28 agosto 2012, ha partecipato agli allenamenti e gare amichevoli con la Società ASD San Cesareo Calcio, Juniores Nazionali come dichiarato dall'allenatore Sig, Roberto Coscia. In data 6 settembre 2012 il calciatore Stazi è stato poi trasferito a titolo "temporaneo" alla Società ASD San Cesareo Calcio, partecipante al campionato nazionale serie D ed inserito nella "rosa" della squadra Juniores Nazionali. Osserva la Commissione che tutti i trasferimenti del calciatore Stazi sono perfettamente
regolari e tutti i deferiti hanno anche ampiamente motivato, ciascuno per la sua parte, i trasferimenti stessi, sia nelle dichiarazioni rese in sede di istruttoria innanzi alla Procura Federale, sia innanzi a questa Commissione. Le motivazioni dei trasferimenti, peraltro giuridicamente irrilevanti, giovano comunque ad escludere la sussistenza anche di una minima prova dell’intento fraudolento denunciato dalla Procura Federale con il deferimento in esame. L’unico elemento, peraltro di natura meramente indiziaria, a sostegno del deferimento, è solo la brevità del periodo in cui il calciatore è rimasto tesserato per la Società ASD Veliterna Ariana prima del successivo trasferimento alla Società ASD San Cesareo Calcio. Ma tale circostanza, di cui, come detto, i deferiti hanno anche dato conto in modo ragionevole, non è sufficiente a far presumere l’intento fraudolento di voler evitare il pagamento del premio di preparazione. D’altra parte va pure osservato che, da un lato, la normativa federale non prevede, come potrebbe astrattamente essere previsto proprio al fine di evitare eventuali comportamenti fraudolenti, la corresponsione del premio in questione nel caso di un doppio trasferimento, e, dall’altro, una tale previsione verrebbe ad ostacolare il trasferimento di calciatori in situazioni lecite come quella prospettata dagli odierni deferiti. In conclusione la mera presunzione posta a fondamento del deferimento in esame non ha rilevo giuridico ai fini della richiesta affermazione della responsabilità dei deferiti. P.Q.M. La Commissione proscioglie tutti i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.
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