F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (267) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MARONGIU (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Zagarolo), DAVIDE MARONGIU (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Zagarolo) E DELLA SOCIETA’ USD ZAGAROLO (nota n. 5666/136pf12-13/AM/ma del 14.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013
(267) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MARONGIU (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Zagarolo), DAVIDE MARONGIU (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Zagarolo) E DELLA SOCIETA’ USD ZAGAROLO (nota n. 5666/136pf12-13/AM/ma del 14.3.2013).
La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 5666/136 del 14 marzo 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione i presidenti e legali rappresentanti, pro tempore, della società USD Zagarolo, Marongiu Davide e Folgori Enrico, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S., per non avere il primo provveduto, entro il termine di giorni trenta, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 23.06.2012, emessa all' esito del contenzioso fra la predetta società e l’allenatore Maurizio Raggi, e per avere il secondo omesso di corrispondere al medesimo allenatore alle scadenze previste le somme stabilite nel contratto. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la società USD Zagarolo. In via preliminare, va precisato che detta società all’atto dell’ iscrizione al campionato di Serie D per l'anno 2011-2012 ha comunicato che nella riunione del Consiglio Direttivo del 7 luglio 2011 sono state attribuite le cariche di presidente a Folgori Enrico, di vice presidenti a Marchetti Walter e De Sanctis Marco, di segretario a Negri Domenico, di cassiere a Fabbri Roberto. Il 23 gennaio 2012 il sig. Folgori Enrico ha comunicato però le proprie dimissioni. La società ha quindi comunicato che nella riunione del Consiglio Direttivo del 6 febbraio 2012 sono state assegnate le cariche di presidente al sig. Marongiu Davide, di vice presidente al sig. Panzironi Maurizio, mentre la carica di segretario è rimasta invariata . Nel merito, va osservato che l’allenatore Raggi Maurizio aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale in data 29 febbraio 2012 per ottenere il pagamento di una parte del compenso a lui dovuto come allenatore dalla USD Zagarolo sulla base del contratto stipulato il 30 settembre 2011. Il Collegio Arbitrale aveva accolto il ricorso e, rilevato che la controparte non aveva presentato alcuna memoria difensiva, aveva accertato il credito del ricorrente nella misura di 3.451,82 euro, oltre gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo. La decisione del Collegio Arbitrale , emessa il 23.6.2012, risulta formalmente notificata alla società USD Zagarolo in data 12 luglio 2012 con raccomandata non ritirata entro il periodo di giacenza prescritta. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nel termine di trenta giorni previsto dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.. Nessuno dei due presidenti succedutisi nel tempo né la società sopraindicata hanno inviato note difensive. Fissata la riunione dinnanzi a questa Commissione per la data odierna del 20 giugno 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione nei confronti di Marongiu Davide e di mesi quattro di inibizione per Folgori Enrico e della penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva e dell’ ammenda di € 1.000,00 nei confronti della società. Nessuno è presente per le parti deferite. Ciò premesso, questa Commissione rileva innanzitutto che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato pagamento nei termini normativamente fissati . Risulta , invero, accertato che la società USD Zagarolo non ha corrisposto all’allenatore Raggi Maurizio sia gli emolumenti mensili convenuti nel contratto sia quanto stabilito dal Collegio Arbitrale e che, informata del lodo arbitrale, non ha inoltre rispettato il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle N.O.I.F.. Tale inadempimento costituisce la violazione disciplinare contestata . D'altra parte , né i due presidenti succedutisi nel tempo, Folgori Enrico e Marongiu Davide, né la società USD Zagarolo hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli dell’inadempimento che è tuttora esistente. Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile ai due Presidenti pro tempore della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le
seguenti sanzioni:
- a Folgori Enrico l'inibizione per mesi 2 (due);
- a Marongiu Davide l’inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società USD Zagarolo la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.
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