F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (286) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TUBITO (già Presidente della Soc. Pol. Salandra e Consigliere del CR Basilicata) E DELLA SOCIETA’ POL. SALANDRA (nota n. 6090/496pf12-13/AM/ma del 28.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013
(286) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TUBITO (già Presidente della Soc. Pol. Salandra e Consigliere del CR Basilicata) E DELLA SOCIETA’ POL. SALANDRA (nota n. 6090/496pf12-13/AM/ma del 28.3.2013).
Il Presidente del Comitato Regionale Basilicata, con nota 6 ottobre 2012, segnalava alla Procura Federale che nelle stagioni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 il sig. Gianfranco Tubito aveva rivestito contemporaneamente l’incarico di Consigliere del suddetto Comitato e di Presidente della affiliata Società Pol. Salandra. La Procura Federale, assunte le necessarie iniziative d’indagine ed acquisita la prova documentale che il sig. Gianfranco Tubito nel tempo indicato aveva in effetti rivestito il suddetto doppio incarico, con atto datato 28 marzo 2013 ha deferito a questa Commissione il sig. Gianfranco Tubito e la Società Pol. Salandra per violazione quanto al primo dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 49 comma 1 lettera A del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. La riunione, in origine fissata alle ore 15.00 del 16 maggio 2013, è stata differita alla data odierna in accoglimento dell’istanza di rinvio tempestivamente formulata dal Tubito. All’inizio della riunione odierna il sig. Tubito in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Pol. Salandra, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Gianfranco Tubito in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Pol. Salandra, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gianfranco Tubito sanzione della inibizione per mesi nove, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni centottanta; pena base per la Società Pol. Salandra, sanzione dell’ammenda di 750,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 500,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- Gianfranco Tubito inibizione per giorni 180 (centottanta);
- Società Pol. Salandra ammenda di € 500,00 (cinquecento/00)
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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