COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 19/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Alessandro Babetto – giocatore Mestrino Pharmabag del Sig. Claudio Franco –Presidente USD Saccolongo del Sig. Costantino Beggiato – Dirigente USD Saccolongo del Sig. Roberto Sabbion – Dirigente USD Saccolongo della Società U.S.D. Saccolongo della Società A.S.D. Mestrino Pharmabag

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 19/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Alessandro Babetto – giocatore Mestrino Pharmabag del Sig. Claudio Franco –Presidente USD Saccolongo del Sig. Costantino Beggiato – Dirigente USD Saccolongo del Sig. Roberto Sabbion – Dirigente USD Saccolongo della Società U.S.D. Saccolongo della Società A.S.D. Mestrino Pharmabag La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/6/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :96/2515 Il Sig. Alessandro B ABETTO (Calciatore Mestrino Pharmabag) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 16 gare nelle file della Società U.S.D. Saccolongo valevoli per il Campionato di 1^ Categoria senza averne titolo in quanto non tesserato poiché l’Ufficio Tesseramento aveva annullato il suo trasferimento temporaneo in favore dell’U.S. Saccolongo; i Sigg.ri Claudio FRANCO, Costantino BEGGIATO e Roberto SABBION (Dirigenti U.S.D. Saccolongo) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva rispettivamente dieci, quattro e due distinte di gara in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore BABETTO Alessandro non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato; la Società U.S.D. Saccolongo per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.,nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. la Società A.S.D. Mestrino Pharmabag per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio calciatore Babetto all’epoca dei fatti. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 18/6/2013 sono risultati presenti : il Sig. Alessandro Babetto giocatore Mestrino Pharmabag il Sig. Claudio Franco Presidente USD Saccolongo il Sig. Costantino Beggiato Dirigente USD Saccolongo, rappresentato dal Sig. Claudio Franco, giusta delega in atti; il Sig. Roberto Sabbion Dirigente USD Saccolongo, rappresentato dal Sig. Claudio Franco, giusta delega in atti; la Società USD Saccolongo rappresentata dal Sig. Claudio Franco (Presidente) la Società USD Mestrino Pharmabag rappresentata dal Sig. Orlandini Loris (Presidente) il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 18/6/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S., precisando, nel contempo, che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la penalizzazione di punti in classifica a carico della Società U.S.D. Saccolongo. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Alessandro Babetto giocatore Mestrino Pharmabag : squalifica per giorni 45; a carico del Sig. Claudio Franco Presidente USD Saccolongo : inibizione per mesi 3; a carico del Sig. Costantino Beggiato Dirigente USD Saccolongo ; inibizione per giorni 45; a carico del Sig. Roberto Sabbion Dirigente USD Saccolongo : inibizion e per giorni 30 a carico dell’ USD Saccolongo ammenda di € 300,00.- a carico dell’USD Mestrino Pharmabag ammenda di € 100,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Alessandro Babetto giocatore Mestrino Pharmabag : squalifica per giorni 45; a carico del Sig. Claudio Franco Presidente USD Saccolongo : inibizione per mesi 3; a carico del Sig. Costantino Beggiato Dirigente USD Saccolongo ; inibizione per giorni 45; a carico del Sig. Roberto Sabbion Dirigente USD Saccolongo : inibizione per giorni 30 a carico dell’ USD Saccolongo ammenda di € 300,00.- a carico dell’USD Mestrino Pharmabag ammenda di € 100,00.-96/2516 I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. Il Dott. Sciuto ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere nei confronti dell’U.S.D. Saccolongo : - la sanzione della penalizzazione di 16 punti da applicare alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2013/2014 La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che tra le parti non vi é stato accordo per l’applicazione di sanzioni ex art. 23 C.G.S., con riferimento alla penalizzazione di n. 16 punti in classifica da scontarsi nel Campionato di 2^ Categoria 2013/2014, valutata la richiesta della Procura Federale e ritenuto di condividere la stessa, decide di sanzionare la Società U.S.D. Saccolongo come da prassi consolidata, prescindendo, anche in questa circostanza, dall’analisi del singolo caso alla luce di quanto sopra la C.D.T. dispone di irrogare, a carico dell’U.S.D. Saccolongo, n. 16 punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2013/2014.
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