F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Sergio LA CAVA / A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO (88/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013.
VERTENZA: all. Sergio LA CAVA / A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO
(88/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 27 gennaio 2012 il legate dell'allenatore signor Sergio La Cava ha adito questo Collegio Arbitrate esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della Società ASD Battipagliese Calcio partecipante at campionato di serie D nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso si precisa che con 1'allegata scrittura privata, peraltro priva di data, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere at signor Sergio La Cava un premio di tesseramento, di €
14.000,00 (quattordicimila/00) da corrispondersi, in quattro rate e più precisamente tre da €
4.000,00 il giorno 20 dei mesi di settembre ottobre e novembre ed una di € 2.000,00 il 1 ° dicembre 2011.
Con il reclamo in esame, si chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD Battipagliese Calcio che venga corrisposto all'allenatore 1'intero importo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) non avendo la Società provveduto ad onorare quanto pattuito nell'accordo economico.
Il ricorso in argomento non a stato sottoscritto anche dall'allenatore cosi come previsto e pertanto deve essere considerato inammissibile non essendo possibile riconoscere, da questo Collegio, l'istituto della rappresentanza processuale sulla base di una precedente delibera della Corte Federale.
In data 14 maggio 2012 e stato riproposto un nuovo ricorso, sostanzialmente identico al precedente, questa volta però debitamente sottoscritto anche dall'allenatore signor Sergio La Cava.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 20 giugno 2012, ricevuta rispettivamente dalla Società ASD Battipagliese Calcio il 30 giugno e dall'allenatore il 26 giugno successivi, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La ASD Battipagliese Calcio, con raccomandata del 7 luglio 2012 contro deduceva sostenendo di non dovere nulla all'allenatore in quanto lo stesso aveva percepito € 2.000,00 (duemila/00) all'atto della sottoscrizione dell'accordo e che poi in data 1° dicembre 2011 si era dimesso verbalmente
come risulta da copiosi articoli di giornale allegati alle controdeduzioni. La Società allega altresì un accordo economico diverso da quello presentato dall'allenatore considerato che lo stesso porta la data del 1 ° dicembre 2011, mentre quello presentato dal ricorrente e privo di data; inoltre il premio di tesseramento di € 14.000,00 (quattordicimila/00) viene suddiviso in sette rate da € 2.000,00 con scadenze il 20 dei mesi di novembre, dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012 e non in quattro rate come invece indicato nell'altro documento prodotto dal ricorrente.
Il signor Sergio La Cava, con raccomandata del 12 luglio 2012 contro deduce a sua volta
confermando quanto asserito e richiesto nel ricorso affermando:
a) di aver sottoscritto un unico accordo che corrisponde a quello da lui allegato at ricorso e che di
conseguenza quello presentato dalla ASD Battipagliese Calcio rappresenta un falso;
b) di aver ricoperto l'incarico di allenatore dal 1 ° agosto 2011 at 1 ° dicembre 2011;
c) di non aver mai ricevuto € 2.000,00 cosi come affermato dalla Società;
d) che in ogni caso lui ha diritto alle rate ricomprese tra il 1 ° agosto 2011 ed il 1 ° dicembre 2011,
ammontanti ad € 14.000,00 (quattordicimila/00).
A tale riguardo si può osservare che con quanto affermato al precedente punto d) l'allenatore conferma indirettamente di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 1 ° dicembre 2011 e che in tale data erano già scadute tutte le rate previste dall'accordo economico nella versione da lui prodotta.
Con raccomandata del 19 luglio 2012 la ASD Battipagliese Calcio contro deduce a sua volta facendo notare che in un accordo economico la rateizzazione di quanto concordato, per consuetudine viene distribuita "in tutto l'arco del campionato e non in tre mesi". L'unico accordo realmente sottoscritto a quello presentato dalla Società stessa e pertanto richiede formalmente l'invio dell'intero carteggio alla Procura Federale per "gli adempimenti più opportuni".
Espressamente richiesto dal Segretario di questo Collegio Arbitrale, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, in data 26 settembre 2012, ha comunicato che presso di loro non risulta depositato alcun accordo economico intercorso tra la ASD Battipagliese Calcio ed il sig. Sergio La Cava relativo alla stagione sportiva 2011/2012.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerata la gravità e la contradditorietà dei fatti denunciati da ambedue le parti, la specifica richiesta formulata in tal senso dalla Società ASD Battipagliese Calcio, nonché il mancato deposito dell'accordo economico presso il Dipartimento Interregionale da parte dell'allenatore signor Sergio La Cava, ritiene necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
La Procura Federale della FIGC con lettera del 3 aprile 2013, Prot. 6176/524 ha disposto la
trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare una accertamento in ordine alla validità di uno dei due differenti accordi economici prodotti dalle parti peraltro non depositati presso il Dipartimento Interregionale della Serie D come invece a previsto dalla normative vigente.
Dall'esame del documento in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relative documentazione ed ha effettuato l'audizione dell'allenatore sig. Sergio La Cava, che ha confermato in toto quanto asserito nel ricorso introduttivo, e non ha potuto ascoltare l'ex presidente della ASD Battipagliese Calcio, sig. Cosimo Amoddio in quanto, anche se regolarmente convocato, non si e presentato ne ha fornito alcuna comunicazione a giustificazione della sua mancata comparizione. A conclusione della propria attività il collaboratore della Procura Federale ha redatto la predetta relazione in cui precisa che la circostanza emersa a "il mancato deposito di tale accordo presso la Divisione di competenza, sia da parte della Società e, poi, da parte dell'interessato". Espone infine che "a causa della mancata comparizione del sig. AMODDIO Cosimo, già Presidente della ASD Battipagliese, non a stato possibile accertare cosa fosse accaduto in sede di stipula dell'accordo economico intercorso tra il sig. LA CAVA e la Società Battipagliese ne le ragioni della mancata registrazione dello stesso presso gli Organi Federali preposti".
Il Collegio Arbitrale:
A. esaminata la documentazione a suo tempo pervenuta;
B. tenuto conto della relazione del collaboratore della Procura Federale, dove, tra l'altro si
evidenzia la mancata comparizione dell'ex presidente della Società ASD Battipagliese Calcio
sig. Cosimo Amoddio;
C. rilevato che:
• non sembra plausibile che l'accordo economico prodotto dall'allenatore, peraltro privo della
data di sottoscrizione e con decorrenza 1 ° agosto 2011, possa aver previsto, per un importo
di quattordicimila euro, solo quattro rate con dei pagamenti cosi ravvicinati e pit
precisamente il 20 settembre, il 20 ottobre, il 20 novembre ed il 1 ° dicembre 2011.
Quest'ultima scadenza, per una fortunata coincidenza, corrisponde alla data in cui il sig. La
Cava ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore;
• non sembra altresì verosimile che sempre il 1° dicembre 2011, giorno delle citate dimissioni
dell'allenatore, la Società ASD Battipagliese Calcio abbia sottoscritto con quest'ultimo un accordo economico sempre di quattordicimila euro, ma che prevede sette rate scadenti il giorno 20 dei mesi di novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e
maggio 2012;
D. considerato che il mancato deposito dell'accordo economico presso il Dipartimento
Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, oltre a comportare una grave inadempienza della
normativa vigente, rende impossibile individuare quale dei due accordi economici prodotti
dalle parti debba essere ritenuto valido e che detto deposito era un'incombenza esciusiva
dell'allenatore sig. Sergio La Cava;
non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio rigetta il ricorso.
La presente delibera a inappellabile.
Decide altresì che la Segreteria del Collegio Arbitrate, nel comunicare t'esito della vertenza alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, le trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla Luce della violazione commessa dell'allenatore, sig. Sergio La Cava che non ha provveduto a depositare, nei termini prescritti, presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti,l'accordo economico da lui sottoscritto.
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