F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Joachim SPINA / A.S.D. SULMONA CALCIO 1921 (77/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Joachim SPINA / A.S.D. SULMONA CALCIO 1921 (77/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 4/12/2012 1'allenatore di Base "UEFA B" Joachim SPINA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrate perche provveda ad attivare l'ingiunzione del pagamento di € 12.000,00 da parte della A.S.D. SULMONA CALCIO 1921. Il ricorrente al ricorso ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta in data 8/08/2011 con il legate rappresentante della Società A.S.D. Sulmona Calcio 1921, da cui si evince che to stesso si era impegnato a corrispondergli, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della squadra partecipante at campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. - F.I.G.C., un compenso annuo di C. 7.500,00, da pagarsi in dieci rate mensile aventi scadenze at 20 di ogni mese, a partire da settembre 2011 e fino a giugno 2012, tutte di € 750,00 cadauna, oltre at rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari at 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o il domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché le spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasioni di allenamenti partite amichevoli e ufficiali. Il ricorrente, ha, altresì, allegato una raccomandata a/r, datata 11/07/2012, sottoscritta unitamente al suo legate, indirizzata alla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 ed alla Federazione Regionale, con la quale ha richiesto il pagamento del suo credito in forza dell'accordo sottoscritto in data 8/08/2011, copia di richiesta emissione Tessera da Tecnico, stagione sportiva 2011/2012, debitamente sottoscritta dalle parti, copia della comunicazione di esonero dall'incarico ricevuto, recante la data del 18/04/2012, nonché copie di ricevute di pagamento autostradali con 1'indicazione di spese di viaggi sostenuti. Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che 1'accordo sottoscritto dalle parti in oggetto a stato depositato presso i loro Uffici in data 23/08/2011 e riferito alla stagione sportiva 2011/2012. Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 28/01/2013, ha invitato la Società A.S.D. Sulmona Calcio 1921 a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare alle stesse. La Società convenuta, con raccomandata del 22/02/2013, ha contro dedotto contestando la richiesta avanzata dal ricorrente di € 12.000,00 ed a dimostrazione di ciò ha allegato alcune ricevute di pagamento atte a dimostrare la corresponsione di € 6.800,00 a fronte dei 7.500,00 pattuiti, pertanto, 1'allenatore doveva ancora percepire solo € 700,00, di cui si rende disponibile alla corresponsione. Relativamente alla richiesta avanza dal ricorrente per il pagamento del rimborso chilometrico la convenuta ha sostenuto che al sig. Spina fu concesso l'utilizzo di un appartamento in Sulmona e che dall'estratto conto prodotto dallo stesso si evince che non ha viaggiato quattro volte alla settimana dal suo domicilio di Pescina al campo di calcio di Sulmona, ciò a dimostrazione che to stesso non ha sostenute le spese richieste. La convenuta, ancora, ha evidenziato che lo stesso a stato esonero in quanto dal 28/02/2012 non si e più presentato agli allenamenti ne alle partite ufficiali, costringendo la Società ad affidare la conduzione tecnica della squadra ad altro allenatore. Vengono allegate, infine , numero cinque ricevute di pagamento, a firma del sig. Spina Joachim, per un totale di € 6.800,00 di cui quella datata 16/09/20116 priva della copia di assegno intestato al sig. Spina. Il Collegio Arbitrate vista la documentazione in atti ritiene che il ricorso prodotto dal ricorrente a da accogliere parzialmente. Il contratto depositato per la stagione sportiva 2011/2012, regolarmente sottoscritto dalle parti, ha previsto la corresponsione al ricorrente la somma di € 7.500,00 per lo svolgimento dell'attività di allenatore della Società Sulmona Calcio 1921, ed avendo la Società convenuta dato dimostrazione della corresponsione della somma di € 6.800,00 al ricorrente deve ancora versargli € 700,00, oltre agli interessi di mora equitativamente calcolati. Nessuna somma può essere riconosciuta all'allenatore per le richieste spese di viaggi sostenuti non avendo lo stesso fornito a questo Collegio Arbitrale una dettagliata descrizioni dei giorni in cui ha svolto l'attività di allenatore essendosi invece limitato al solo invio di ricevute di alcuni pedaggi autostradali. Pertanto, al ricorrente spettano € 700,00, a saldo del premio di tesseramento per l'attività di allenatore con la A.S.D. Sulmona Calcio 1921, riferito alla stagione sportiva 2011/2012, oltre ad f 11,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 711,00. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di corrispondere all'allenatore Spina Joachim 1'importo di € 700,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 11,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 711.00. Nulla e dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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