F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Alessandro RADOLLI / ASD ISM GRADISCA (79/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013.
VERTENZA: all. Alessandro RADOLLI / ASD ISM GRADISCA
(79/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 5 dicembre 2012 l'allenatore di base signor Alessandro Radolli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore delle squadre Esordienti e Primi Calci della Società A.S.D. ISM Gradisca del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 14 giugno 2011, la suindicata Società si era impegnata a riconoscergli "per le due prestazioni un rimborso spese totale di 7.500 euro annui, da ricevere in 10 rate mensili di 750 euro a partire dal 15 settembre 2011 per finire il 15 giugno 2012".
Con il reclamo in esame, il signor Radolli chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società A.S.D. ISM Gradisca di corrispondergli l’importo di € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) avendo la Società provveduto a versargli solo le prime tre rate pari ad € 2.250,00
(duemiladuecentocinquanta/00) di quanto previsto dal contratto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora.
Il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, su richiesta del 20 marzo 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 25 marzo successivo, ha segnalato che "l'ultimo tesseramento del suddetto allenatore, risale alla Stagione Sportiva 2008/2009".
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 30 gennaio 2013, ricevute dalla società A.S.D. ISM Gradisca e dall'allenatore il 6 febbraio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:
➢ la generica definizione di "rimborso spese totale" dell'accordo sottoscritto dalle parti, possa e
debba essere considerato analogo se non uguale ad un premio di tesseramento annuale;
➢ la società A.S.D. ISM Gradisca nulla ha ritenuto di contro dedurre;
➢ l'importo previsto dal contratto in argomento a superiore al massimale previsto per gli allenatori
delle squadre minori, che per la stagione sportiva 2011/2012 corrisponde ad € 3.000,00
(tremila/00);
ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l'obbligo della A.S.D. ISM Gradisca di corrispondere all'allenatore signor Alessandro Radolli la somma di € 759,00 (settecentocinquantanove/00) cosi determinata: quanto ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 ed € 9,00 (nove/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contralto un massimale nettamente superiore a quello stabilito dalle norme.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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