F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Lamberto FACCHINELLI / A.C.D. ROMANO (82/23) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Lamberto FACCHINELLI / A.C.D. ROMANO (82/23) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI L'allenatore di base Lamberto Facchinelli, iscritto nei ruoli S.T.F. della F.I.G.C., ricorre in data 26.10.2012 avverso 1' A.C.D. Romano. Nel ricorso chiede it residuo pagamento di € 3.500,00 come da contratto sottoscritto oltre agli interessi di mora ed it risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di aver ricevuto acconti per un importo di € 2.500,00. Il Comitato Regionale Veneto della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto, previsto per un importo complessivo di € 6.000,00, a stato sottoscritto in data 25 luglio 2011 e reca la durata dall' 08.08.2011 al 30.06.2012. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in quattro rate per € 1.500,00 cadauna scadenti al 30 ottobre e 31 dicembre 2011 ed al 31 marzo e 30 maggio 2012. L'A.C.D. Romano, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Lamberto Facchinelli l'Associazione Calcio Dilettantistico Romano nulla ha ritenuto di controbattere; prende alto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Facchinelli contro l'A.C.D. Romano, accoglie totalmente la stessa. Fa obbligo all'Associazione Calcio Dilettantistico Romano di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012. Sul tale importo vengono equitativamente calcolati € 133,00 per accessori. Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 3.633,00. Tale importo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data di effettivo soddisfo. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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