F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA :all. Marino LOMBARDO / ASD Unione Fincantieri Monfalcone (90/23) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA :all. Marino LOMBARDO / ASD Unione Fincantieri Monfalcone (90/23) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO Con ricorso del 10/01/2013 l'allenatore professionista Marino Lombardo, ha adito questo Collegio Arbitrate esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore nella Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone quale responsabile della squadra partecipante at campionato Allievi Regionali del Comitato Friuli Venezia Giulia, nella stagione 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1/07/2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), tale importo omnicomprensivo per l'incarico affidatogli viene suddiviso in dieci rate. L'allenatore evidenzia di essere stato esonerato in data 5/01/2013. Con il presente reclamo in esame il sig. Lombardo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD Unione Fincantieri Monfalcone di corrispondergli la somma di euro 5.950,00 (cinquemilanovecentocinquanta/00) quale residuo della cifra di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) pattuita nell'accordo, in quanto euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) li ha già percepiti. Inoltre chiede gli interessi di mora e il risanamento del danno derivante della svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, su richiesta del 20/03/2013 del Segretario del Collegio Arbitrate, con fax del 20/03/2013 ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico in data 1/10/2012. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 13/02/2013, ricevute dalla Società ii 20/02/2013 e dall'allenatore il 25/02/2013, ha inviato la Società a fornire la proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altrest che la ASD Unione Fincantieri Monfalcone nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Infatti tenuto conto che ormai la stagione sportiva si a conclusa e che le parti non hanno comunicato ulteriori pagamenti,può essere liquidato quanto richiesto dall'allenatore Lombardo,al quale va riconosciuta l'intera comma richiesta di € 6.050,00 comprensiva di interessi pari a € 100,00. Tenendo altrest conto che 1'allenatore ha dichiarato di avere incassato euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00), dovranno essergli riconosciuti euro 5.950,00 (cinquemilanovecentocinquanta/00) oltre euro 100,00 (cento/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della USD Unione Fincantieri Monfalcone di corrispondere all'allenatore sig. Marino Lombardo la comma complessiva di euro 6.050,00 (seimilacinquanta/00). Tale importo verrà maggiorato, al tasso legate, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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