F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA : all. Gabbriele LAZZERINI / Gsd ROSIGNANO Sei Rose (96/23) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013.
VERTENZA : all. Gabbriele LAZZERINI / Gsd ROSIGNANO Sei Rose
(96/23)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI
Con ricorso del 9/01/2013, l'allenatore dilettante sig. Gabbriele Lazzerini, tramite il suo legale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attivita di allenatore della prima squadra della società,partecipante al campionato di Serie D nella stagione sportiva
2012/2013.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 17/08/2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di euro 10.000,00 (diecimila) da pagarsi in dieci rate mensili di euro 1.000,00 (mille/00) con scadenze dal 30/09/2012 al 30/06/2013. Inoltre, pattuiva il rimborso spese relativo all'art. 2b.
In data 24/10/2012, 1'allenatore viene sollevato dall'incarico conferitogli.
All'atto della presentazione del ricorso, il sig. Lazzerini dichiara di aver ricevuto dalla Società euro
1.700,00 (millesettecento/00) a fronte delle mensility scadute nei mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2012, per un totale di euro 4.000,00 (quattromila/00), e di conseguenza vanta un credito di euro 2.300,00( duemilatrecento/00) oltre a euro 3.210,48 (tremiladuecentodieci/48) relativi al rimborso dell'art. 2b debitamente calcolato e allegato.
Complessivamente l'allenatore, chiede euro 5.510,48 (cinquemilacinquecentodieci/48) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria fino al saldo.
11 Segretario del Collegio, con raccomandate del 15/02/2013 ricevute dalle parti ii 20/02/2013, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
I123/02/2013, la Società replicava alle richieste dell'Allenatore, sostenendo di avergli consegnato i seguenti titoli per complessivi euro 5.600,00 (cinquemila seicento/00) e si impegnava a produrne copia non appena gli verranno consegnati dall'istituto di credito
Data 5/10/2012 euro 1.700,00 assegno no 3607827912-00 Banca Unicredit fil. Rosignano
euro 1.700,00 no 3607827879-06 " "
data 30/01/2012 euro 1.700,00 no 3619576144-02
data 30/11/2012 euro 500,00 contanti
In più dichiara che l'allenatore a in procinto di ricevere un ulteriore pagamento di euro 1.700,00 (millesettecento/00) che verrà prodotto non appena perfezionato, in quanto a stato datato
28/02/2013 (assegno no 3619576145-03 Banca Unicredit fil. Rosignano).
La Società, inoltre contesta il calcolo relativo al rimborso chilometrico (2B) evidenziando un errore di calcolo che correttamente viene calcolato in euro 2.358,72 (duemilatrecentocinquant'otto/72). Sulla base di quanto sopra esposto la Società chiede il rigetto della richiesta fatta dal sig. Lazzerini. Tramite il suo avvocato, l'allenatore controdeduceva alle motivazioni fornite dalla Società in data 5/03/2013, contestando in toto il contenuto in quanto infondato in fatto e in diritto, osserva e precisa quanto segue:
- l'unico titolo incassato e datato 5/10/2012 di euro 1.700,00 , mentre l'altro assegno citato di euro
1.700,00 no 3607827879-06, e stato restituito dall'istituto di credito negoziatore impagato (all.4)
- gli euro 500,00 in contanti, sono stati pagati in data successiva alla presentazione del presente
procedimento, infatti i due assegni che la Società sostiene incassati da parte dell'allenatore, sono
stati restituiti alla stessa in cambio di due assegni emessi dal vicepresidente Filucchi Mauro per
complessivi euro 2.900,00 (duemilanovecento/00), oltre ad euro 500,00 (cinquecento/00) in contanti come da dichiarazione rilasciata dal sig. Filucchi attestante la presa in consegna dei due titoli non pagati (allegati 5 e 6).Allo stato attuale, risulta quindi che il sig. Lazzerini ha incassato euro
2.300,00 (duemilatrecento/00), mentre in merito ai rimborsi riguardanti l'indennità chilometrica, modifica la propria richiesta, riconoscendo giusta la somma calcolata dalla controparte di euro
2.358,72 (duemilatrecentocinqunt'otto/72).
Intanto sono venute a maturare le rate in scadenza al. 31/01/2013 e al. 28/02/2013 per complessivi
euro 2.000,00 (duemila/00) per le quali il tecnico avanza precisa richiesta di versamento.
Alla luce di quanto espresso, a fronte della maturazione di no 6 mensility,del versamento parziale da parte della Società di euro 500,00 (cinquecento/00) e dell'individuazione della somma di euro
2.358,72 (duemilatrecentocinquantotto/72) riguardante fart. 2b dell'accordo economico, si chiede che la Gsd Rosignano sei Rose venga condannata al pagamento in favore del sig. Lazzerini di euro
6.158,72 (seimilacentocinquant'otto/72).
Il Dipartimento Interregionale LND su richiesta del 20/03/2013 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 27/03/2013 ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico in data 17/08/2012.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la Gsd Rosignano Sei
Rose, nulla ha ritenuto di controdedurre alle precisazioni fornite dall'allenatore tramite il suo legale ii 5/03/2013, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q.M.
IL Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo alla Gsd Rosignano Sei Rose di corrispondere all'allenatore sig. Gabbriele Lazzerini la somma di euro 6158,72 (seimilacentocinquantotto/72). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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