F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA :all. Patric PANUCCI / ASD IMPERIA ( 97/23) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA :all. Patric PANUCCI / ASD IMPERIA ( 97/23) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 07 gennaio 2013 l'allenatore dilettante Panucci Patric regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC assunto dalla Società in qualità di allenatore in seconda della prima squadra ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla ASD IMPERIA partecipante al Campionato Serie D girone A di pagargli la somma di € 7500 a saldo del premio di tesseramento oltre gli interessi di mora e alla svalutazione monetaria. Asserisce che a fronte di accordo stipulato il 15-08-2011 (ma non depositato) la ASD IMPERIA non ha effettuato il pagamento delle 10 rate di f 750 scadute. La ASD IMPERIA invitata da questo Collegio il giorno 13-02-2013 con raccomandata A/R ha controdedotto adducendo che il PATRIC non avrebbe notiziato la Società del reclamo e che non risulta esserci un contratto in quanto non depositato, pertanto chiede la reiezione delle pretese avanzate dall'allenatore. Il Dipartimento Interregionale su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale il giorno 27 marzo 2013 comunicava che il contratto in oggetto non era stato depositato. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che alla ASD IMPERIA sia stato inviato il reclamo come si evince dalla ricevuta delle Poste Italiane in data 15-01-2013, per quanto riguarda il contratto copia risulta esserci e sottofirmato dalla Società ma non depositato in quanto per l'allenatore in seconda non esiste l'obbligo. Pertanto questo Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD IMPERIA di pagargli la somma di E 7500 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011- 2012 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a €125 per un totale di € 7625. L'importo complessivo di € 7625 andry maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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