F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA : all. Augusto RASORI / USD 1913 SEREGNO CALCIO srl ( 100/29) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013.
VERTENZA : all. Augusto RASORI / USD 1913 SEREGNO CALCIO srl
( 100/29)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI
Con ricorso del 19/01/2013 l'allenatore di base Augusto Rasori, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda, presso la USD Seregno
Calcio Srl, partecipante al campionato di serie D per la stagione calcistica 2011/2012.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 24/08/2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), suddiviso in dieci ratei di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) con scadenze
mensili dal 31/08/2011 al 31/05/2012.
Con il ricorso in esame il sig. Rasori, chiede a questo Collegio di far obbligo alla USD Seregno
Calcio srl di corrispondergli il residuo importo di euro 950,00 (novecentocinquanta/00) non avendo la Società provveduto a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico del 24/08/2011, sulla predetta somma chiede gli interessi di mora che si andranno ad accumulare al risanamento del danno e alle spese accessorie.
Il Dipartimento Interregionale LND su richiesta del 20/03/2013 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 27/03/2013 ha comunicato che il deposito dell'accordo non era stato effettuato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 13/02/2013, ricevuta dalla Società sopraccitata in data 22/02/2013, ha invitato la stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la USD 1913 Seregno Calcio srl nulla ha ritenuto di controdedurre,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della USD 1913 Seregno Calcio srl di corrispondere all'allenatore sig. Augusto Rasori la somma di euro 970.00 (novecentosettanta/00) cosi determinata euro 950,00 (novecentocinquanta/00) importo residuo del premio tesseramento pattuito ed euro 20,00 (venti/00) per gli interessi legali calcolati. L' importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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