COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 255/LND del 24/6/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 E DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 31.1.2013 (Gara: PEGASO – FUTBOL MONTESACRO del 6.1.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 255/LND del 24/6/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
AMMENDA DI € 150 E DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA, ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL
31.1.2013
(Gara: PEGASO – FUTBOL MONTESACRO del 6.1.2013 - Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare, come già verbalizzato, ha aperto la discussione, con la presenza del
rappresentante dell’AIA, esaminando tutti gli atti a partire dal referto di gara con il relativo ampio e
dettagliato allegato; l’originario reclamo, con allegati, della FC PEGASO ASD del 5 febbraio 2013,
nonché le controdeduzioni della ASD FUTBOL MONTESACRO del 18 giugno 2013.
In merito al richiamo fatto dal rappresentante dell’A.I.A. alla Regola 5 del Regolamento del Gioco
del Calcio, si ricorda che la Guida Pratica dell’AIA, con riferimento alla Regola 5 (Regolamento del
2011) chiarisce che l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara qualora si
verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga gravemente pregiudizievoli per la incolumità
propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori e/o tali da non consentirgli di dirigerla in piena
indipendenza di giudizio.
Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l’arbitro – se le circostanze lo consentono – deve porre
in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere.
Qualora tali circostanze non lo consentano o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino
delle condizioni di normalità, l’arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, se impossibile,
continuarne la direzione pro-forma esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di
maggiore gravità.
Tale seconda decisione potrà essere comunicata, nel momento e nei modi più opportuni, agli
assistenti, se ufficiali, e dovrà essere segnalata nel rapporto di gara, precisando esaurientemente i
motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara non è stata ritenuta più
regolare.
Orbene, è proprio dall’attento esame dell’allegato di referto alla gara del 6 gennaio 2013 redatto
dall’arbitro, che abbiamo già definito ampio e dettagliato, che si ricava la convinzione della
fondatezza del reclamo.
Si legge testualmente infatti: “ … un numero di 4 tifosi della società Pegaso si era accalcato sul
cancelletto che delimitava gli spogliatoi delle tribune, iniziando ad inveire contro la mia persona
offese e minacce …”; “… nel fare ciò sbattevano con le mani sul cancelletto”; riferendosi poi ad un
calciatore ritenuto espulso, “… non gli notificavo alcun cartellino in quel momento, ma era mia
intenzione comunicare successivamente al capitano l’avvenuta espulsione …” ; ed inoltre “… dopo
circa 4 o 5 minuti, durante i quali ero costretto a rimanere sul terreno di gioco interveniva il
dirigente addetto all’arbitro della società Pegaso, che faceva rientrare i propri giocatori nello
spogliatoio consentendomi solo allora di far rientro nel mio spogliatoio …”; “… mentre io ero chiuso
nel mio spogliatoio, a quel punto comunicavo al Sig. Italia la mia intenzione di chiamare le forze
dell’ordine e lui mi diceva che potevamo chiamarle subito. Difatti … nel mio spogliatoio, insieme a
me chiamava alle ore 15.23 il 112 …”; “… alle ore 15.58 il Sig. Italia bussava nuovamente alla mia
porta comunicandomi che aveva richiamato i Carabinieri ….”; “… Ovviamente, durante il tempo di
attesa dell’arrivo dei Carabinieri, non comunicavo ancor alle società la mia decisione di aver
sospeso la gara …”; “… solo dopo l’arrivo dei Carabinieri comunicavo alle società il fatto che la
gara era da considerarsi sospesa spiegando loro le dovute motivazioni …”.
Ora, a parte la valutazione dei fatti che non può che essere soggettiva e legata agli stati d’animo
del momento sia da parte dell’arbitro che dei giocatori o dirigenti e dei tifosi, la Società Pegaso ha
lamentato nel reclamo che l’arbitro non aveva adottato alcun provvedimento atto a ristabilire
l’ordine, non aveva convocato i capitani, non aveva sollecitato i dirigenti ed aveva poi rifiutato di
riprendere il gioco, dopo aver adottato i provvedimenti disciplinari, benché fosse intervenuta sul
campo la forza pubblica.
Ebbene, dalla lettura integrale del rapporto arbitrale si può verificare come le intemperanze dei
calciatori, adeguatamente sanzionate in sede disciplinare (con provvedimenti che sono stati
oggetto di separato procedimento) e del pubblico, si sono limitate a minacce verbali, delle quali
solo quelle del calciatore Saracino sono state gravi e reiterate, mentre non vi sono stati gesti che
abbiano potuto concretamente mettere a repentaglio l’incolumità dell’Arbitro.
Il direttore di gara, guadagnati gli spogliatoi, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare
comunicandolo al capitano della squadra, né ha convocato il capitano pretendendo che i calciatori
da considerare espulsi venissero allontanati dal recinto degli spogliatoi, non ha chiamato la forza
pubblica, e non ha altresì adottato i predetti provvedimenti nemmeno quando è giunta la forza
pubblica la cui presenza, come riportato nel referto stesso, aveva riportato la calma assoluta sul
campo.
Non vi erano quindi gli estremi per sospendere la gara, soprattutto perché l’Arbitro, pur essendo al
riparo da qualsiasi conseguenza fisica in quanto al sicuro negli spogliatoi, non ha ritenuto di
adottare alcun concreto provvedimento per ristabilire l’ordine e portare a termine l’incontro. Va
quindi disposta la ripetizione della gara.
Pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale all’unanimità
DELIBERA
di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata limitatamente all’irrogazione della
sanzione della punizione della perdita della gara a carico della Pegaso ASD; dispone di
conseguenza la ripetizione della gara mandando alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per
gli adempimenti di conseguenza; conferma la sanzione dell’ammenda di euro 150,00 a carico della
società Pegaso ASD per le intemperanze verbali messe in atto dai sostenitori.
Nulla sulla tassa reclamo.
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