• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 27/06/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 20.05.2013 a carico di:
1. Giacomo Cavalleri, Presidente della US Colognese per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS e dell’art 8 commi 9 e 15 del CGS in relazione all’art 94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici LND Prot. n. 55Cae del 10.01.2013 in favore del calciatore ALTOBELLI Mattia;
2. US Colognese per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente .
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 27/06/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 20.05.2013 a carico di:
1. Giacomo Cavalleri, Presidente della US Colognese per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS e dell'art 8 commi 9 e 15 del CGS in relazione all'art 94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici LND Prot. n. 55Cae del 10.01.2013 in favore del calciatore ALTOBELLI Mattia;
2. US Colognese per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente .
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL,
- rilevato che il Presidente della US Colognese giustifica che quanto accaduto si è verificato per mala gestio della società;
- rilevato che il Rappresentante della Procura, evidenzia che la delibera CAE/55 del 10 gennaio 2013 con la quale la US Colognese è stata condannata a corrispondere al sig. ALTOBELLI Mattia la somma di euro 7.500,00 è immediatamente esecutiva e inappellabile; che l'inadempimento della soc. US Colognese risulta per tabulas, dal momento che la stessa non ha ottemperato a quanto ingiunto dalla CAE neri termini perentoriamente previsti e che tale comportamento integra la violazione dell'art. 94 ter comma 13 NOIF, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 commi 9 e 15 CGS,
chiedeva di comminare le seguenti sanzioni
- a carico del Presidente della US Colognese Giacomo Cavalleri sei mesi di inibizione;
- a carico della società US Colognese due punti di squalifica.
OSSERVA
Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; infatti risulta che la delibera CAE 55/E con la quale la US Colognese è stata condannata a corrispondere al sig. ALTOBELLI Mattia la somma di euro 7.500,00 non è stata adempiuta nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia, come ammesso peraltro dagli stessi deferiti.
Ne consegue che il comportamento sopra indicato integra la violazione dell'art. 94 ter comma 13 NOIF e merita di essere sanzionato tenuto conto delle circostanze emerse nel dibattimento del procedimento.
PQM
la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 del CGS e dell'art 8 commi 9 e 15 del CGS in relazione all'art 94 ter comma 13 NOIF da parte del sig. Giacomo Cavalleri e la violazione dell'art. art 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta della società US Colognese
COMMINA
al Sig. Giacomo Cavalleri l'inibizione per quattro mesi e alla società US Colognese due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato della Prima squadra Stagione Sportiva 2013/2014.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N° 76 del 27/06/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 20.05.2013 a carico di:
1. Giacomo Cavalleri, Presidente della US Colognese per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS e dell’art 8 commi 9 e 15 del CGS in relazione all’art 94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici LND Prot. n. 55Cae del 10.01.2013 in favore del calciatore ALTOBELLI Mattia;
2. US Colognese per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente ."