COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 67 del 27/06/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASV CASTELBELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 60 DEL 30/5/2013 CON IL QUALE E’ STATA COMMINATA LA SEGUENTE SANZIONE: – IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 26/05/2013 ANDRIANO / CASTELBELLO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA L’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’ CASTELBELLO ;
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale – N° 67 del 27/06/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASV CASTELBELLO
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO SUL C.U. N. 60 DEL 30/5/2013 CON IL
QUALE E' STATA COMMINATA LA SEGUENTE
SANZIONE:
– IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 26/05/2013
ANDRIANO / CASTELBELLO DEL CAMPIONATO
DI SECONDA CATEGORIA L'AMMENDA DI €
500,00 ALLA SOCIETA' CASTELBELLO ;
La società Castelbello Ciardes, con ricorso
ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento
disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha
comminato la sanzione sopra indicata per i motivi
contenuti nel C.U. n. 60 del 30/5/2013.
La ricorrente chiede l'annullamento della sanzione
pecuniaria, ritenendola gravatoria e ritenendo più
idonee le misure correttive adottate dalla società in
tema di fair-play
Il reclamo è infondato.
L'arbitro sentito da codesta Commissione Disciplinare
ha confermato il referto, e tutte le offese anche a
stampo razziale che gli sono state rivolte.
La sanzione applicata dal G.S. appare congrua, anche
perché contenuta nel minimo.
P.Q.M.
La Commissione delibera di respingere il ricorso e
dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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