CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 giugno 2013 promosso da: Sig. Samuele Sopranzi / A.C. Siena SpA
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 giugno 2013 promosso da: Sig. Samuele Sopranzi / A.C. Siena SpA
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Massimo Coccia (Presidente)
Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro)
Dott. Italo Vitellio (Arbitro)
Riunito in conferenza telematica il 26 giugno 2013, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. 2957 del 30 ottobre 2012 - 680) promosso da: Sig. Samuele Sopranzi, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della Consulsport Srl, con l’Avv. Annalisa Roseti parte istante
contro
A.C. Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore parte intimata non costituita I. FATTO E PROCEDIMENTO
1. La vicenda de qua trae origine dal contratto di mandato tra società e agente n° 1634 stipulato in data 9 luglio 2010 dal Sig. Samuele Sopranzi (di seguito “istante”, “parte istante” o “agente”) e dall’A.C. Siena S.p.A. (di seguito “società” o “parte intimata”), con il quale quest’ultima conferiva mandato all’agente affinché questi prestasse opera di assistenza nella “cessione di contratto a titolo temporaneo del calciatore Di Crescenzo Marco 05/12/1989 a favore dalla società Alma Juventus Fano 1906”. In forza del predetto mandato, e nel rispetto del Regolamento della F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori, l’istante veniva autorizzato ad attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dal contratto medesimo alla società Consulsport Srl.
2. Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito anche “TNAS”) in data 30 ottobre 2012 (prot. n. 2957), la parte istante, in proprio e quale legale rappresentante della Consulsport Srl, presentava istanza di arbitrato al TNAS, ai sensi dell’art. 24 del Nuovo Regolamento Agenti Calciatori e del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito “Codice”), nei confronti della società per sentirla condannare, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, “al pagamento della somma di € 12.000 oltre IVA a titolo di onorari professionali dovuti all’agente. Il tutto oltre interessi dal dì del dovuto e sino all’integrale pagamento. Con condanna esemplare dell’intimato al pagamento delle spese …”.
3. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice TNAS, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa.
4. Attesa la mancata costituzione della società, il Presidente del TNAS nominava il Dott. Italo Vitellio quale secondo componente del Collegio arbitrale.
5. Il Prof. Avv. Maurizio Benincasa e il Dott. Italo Vitellio accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente il Prof. Avv. Massimo Coccia, il quale accettava l’incarico.
6. Nelle more del procedimento l’istante comunicava al Collegio arbitrale la cessazione della materia del contendere relativamente alla sola sorte capitale, essendo nel frattempo intervenuto, in data 5 marzo 2013, il relativo pagamento ad opera della parte intimata. L’agente comunicava altresì al Collegio arbitrale la propria intenzione di proseguire il presente procedimento restringendo il petitum ai soli interessi e alle spese legali.
7. Il Collegio arbitrale fissava la prima udienza del 16 aprile 2013. L’udienza verrà successivamente rinviata, giusta comunicazione pervenuta al Collegio arbitrale circa il fatto che tra le parti in causa erano in corso trattative.
8. Successivamente il Collegio arbitrale fissava l’udienza dell’8 maggio 2013 per l’istruzione della causa. Su richiesta dell’istante, il Collegio arbitrale annullava l’udienza.
9. La parte intimata restava contumace, dovendosi così ritenere fallito il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 20, comma 5, del Codice TNAS.
10. Con Ordinanza n. 1 del 13 maggio 2013 il Collegio arbitrale invitava le parti a comunicare per iscritto, entro il termine del 20 maggio 2013, se intendessero avvalersi del diritto alla fissazione dell’udienza di discussione avvisando che, in caso di mancata comunicazione, il Collegio avrebbe ritenuto che le parti stesse avessero inteso rinunciare a detto diritto ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice TNAS.
11. Con la predetta Ordinanza n. 1 il Collegio arbitrale concedeva inoltre alle parti la facoltà di presentare memorie conclusionali entro il termine del 30 maggio 2013.
L’istante si avvaleva di detta facoltà depositando in data 30 maggio 2013 memoria conclusionale, con la quale sviluppava gli argomenti svolti nell’istanza di arbitrato e confermava la propria volontà di proseguire il presente procedimento restringendo il petitum ai soli interessi e alle spese del giudizio.
12. Le parti non si avvalevano del diritto alla fissazione dell’udienza di discussione entro i termini fissati dalla richiamata Ordinanza n. 1. Il Collegio arbitrale ritiene pertanto che le parti abbiano inteso rinunciare a detto diritto.
13. Il Collegio arbitrale ritiene che la causa sia matura per la decisione.
II. DIRITTO
14. L’istante ha chiesto la condanna della parte intimata al pagamento del compenso pattuito nel summenzionato contratto di mandato tra società e agente. Oltre alla sorte capitale, la parte istante ha chiesto la condanna della società alla corresponsione degli interessi dal dovuto sino all’effettivo soddisfo, oltre alla rifusione delle spese di lite.
15. Come detto supra, nelle more del presente procedimento arbitrale è cessata la materia del contendere in relazione alla sola domanda principale avente ad oggetto la sorte capitale. È invece rimasta in piedi la causa accessoria relativa agli interessi, nonché la questione relativa alla ripartizione delle spese di lite.
16. Nonostante l’intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda principale, la questione circa la fondatezza o meno di tale domanda risulta imprescindibile ai fini della decisione della domanda accessoria concernente gli interessi, in virtù del nesso di consequenzialità logico-giuridica che lega la domanda accessoria a quella principale “per cui la pretesa che forma oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trov[a] il suo titolo e la ragione della sua esistenza nella pretesa oggetto della domanda principale” (v. Cass. civ. [ord.], sez. III, 18-03-2003, n. 4007).
17. La fondatezza della domanda principale risulta assolutamente determinante anche in relazione alla regolamentazione delle spese del giudizio, atteso che, nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere e in mancanza di accordo delle parti, per decidere sulle spese di lite si devono valutare le probabilità formali di accoglimento della domanda, delibando il fondamento di quest’ultima secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (v. Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553; in senso conforme v. Cass. civ., sez. III, 11-01-2006, n. 271). Appare pertanto indispensabile delibare la fondatezza o meno della domanda principale.
18. La domanda principale, rispetto alla quale va dichiarata cessata la materia del contendere, risulta fondata. È noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento “deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (v. Cass. civ., sez. III, 12-02-2010, n. 3373).
19. Posto ciò, il Collegio arbitrale ritiene che la parte istante abbia dato prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto di credito azionato. L’agente ha invero prodotto il contratto dal quale deriva il proprio credito e dal quale emerge l’avvenuta scadenza dell’obbligazione (30 ottobre 2010), e ha allegato la circostanza dell’inadempimento della società. Risulta inoltre che l’incarico oggetto del mandato procuratorio de quo sia stato espletato, dal momento che il calciatore Marco Di Crescenzo è stato effettivamente trasferito a titolo temporaneo alla società Alma Juventus Fano 1906 in data 16 luglio 2010.
20. Per converso, la parte intimata non si è costituita e, pertanto, non ha prodotto alcun atto difensivo o argomento o contestazione, totale o parziale, dell’azionata pretesa dell’istante. A tale riguardo, è noto il consolidato orientamento dei Collegi arbitrali di questo Tribunale che considera significativa la mancata costituzione della parte intimata e ritiene che “essa costituisca, con la ragionevole prudenza che deve necessariamente presiedere al relativo apprezzamento, secondo quanto dispone il primo comma del citato art. 116 (“il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento... “), un consistente elemento di prova, unitamente a quanto già dimostrato dagli atti di causa depositati dalla parte istante, in ordine al contestato inadempimento dell’intimato” (v. lodo Sig. Stefano Pace c. Sig. Julio Cesar Leon Dailey, 30 gennaio 2013; in senso conforme v. lodo Tinti e. A.C. Mantova, 22 febbraio 2010; lodo Petrin c. A.C. Mantova s.r.l., 20 luglio 2010).
21. Il Collegio arbitrale rileva inoltre che la parte intimata, per il fatto di aver provveduto nelle more del presente procedimento al pagamento del compenso pattuito nel noto contratto di mandato tra società e agente, ha in tal modo riconosciuto implicitamente la fondatezza delle ragioni creditorie dell’istante.
22. Accertata la fondatezza della domanda principale, rispetto alla quale è venuta meno la materia del contendere, il Collegio arbitrale ritiene che la domanda accessoria relativa agli interessi sia anch’essa fondata e che pertanto vada accolta, in quanto, ai sensi dell’art. 1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza. Pertanto la statuizione relativa agli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili “non presuppone un’indagine autonoma rispetto a quella relativa al credito stesso” (v. Cass. civ., sez. I, 21-04- 1999, n. 3944).
23. Da ultimo, quanto alle spese del procedimento arbitrale, il Collegio arbitrale ritiene opportuno precisare che, essendo cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale, e non sussistendo un espresso accordo delle parti circa la fondatezza (o infondatezza) di tale domanda, va applicato il principio della c.d. soccombenza virtuale, in base al quale il giudicante deve valutare se la domanda proposta sarebbe stata accolta ovvero rigettata. L’applicazione del principio in questione al caso di specie porta il Collegio arbitrale a porre le spese e gli onorari degli arbitri, liquidati come da dispositivo, nonché i diritti amministrativi di spettanza del CONI a carico della parte intimata, vale a dire della parte virtualmente soccombente in relazione alla domanda principale ed effettivamente soccombente relativamente alla domanda accessoria. Dal momento che l’agente ha già versato al CONI l’intero importo degli onorari spettanti ai membri del Collegio arbitrale, facendosi dunque carico anche del pagamento della quota di competenza della società, quest’ultima, che è risultata soccombente, deve rimborsare integralmente l’istante. L’intimata deve inoltre corrispondere l’importo delle spese sostenute dall’arbitro Dott. Italo Vitellio per i biglietti aerei da quest’ultimo acquistati in vista delle udienze fissate per il 16 aprile e l’8 maggio 2013, pari ad Euro 572,31 (Euro 294,66 + 277,66).
24. Quanto alle spese di lite, il Collegio arbitrale ritiene opportuno compensarle, considerato, da un lato, che la parte intimata non si è costituita e, dall’altro, che vi è stato adempimento spontaneo riguardo alla sorte capitale.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale avente ad oggetto la sorte capitale presentata dal Sig. Samuele Sopranzi, in proprio e quale legale rappresentante della Consulsport Srl, con istanza di arbitrato del 30 ottobre 2012;
2. in accoglimento della domanda accessoria relativa agli interessi, condanna la A.C. Siena SpA al pagamento in favore del Sig. Samuele Sopranzi degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale a far data dal 1° novembre 2010 sino all’effettivo soddisfo;
3. condanna la A.C. Siena SpA a rimborsare il Sig. Samuele Sopranzi dell’intero importo degli onorari degli Arbitri pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, già versato al CONI da parte del Sig. Sopranzi;
4. condanna la A.C. Siena SpA a versare al CONI l’importo delle spese sostenute dall’arbitro Dott. Italo Vitellio, per un importo totale di Euro 572,31;
5. condanna la A.C. Siena SpA al pagamento dei diritti amministrativi spettanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
6. dispone che i diritti amministrativi versati dall’istante siano incamerati dal TNAS;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8. rigetta ogni altra o diversa domanda delle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 26 giugno 2013 e sottoscritto in tre originali nella data e nel luogo indicati.
F.to Massimo Coccia
F.to Maurizio Benincasa
F.to Italo Vitellio