CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 17 del 27/06/2013 – A.S.D. Torrecuso/Vico Equense Calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.S.D. Calpazio
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 17 del 27/06/2013 - A.S.D. Torrecuso/Vico Equense Calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.S.D. Calpazio
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
Composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore,
Dott. Alberto de Roberto,
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
Prof. Roberto Pardolesi, Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio
introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2013, presentato in data 15 maggio 2013, proposto da
A.S.D. Torrecuso Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo,
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Gallavotti e dall’avv. Stefano La Porta,
contro
Vico Equense Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Giacomardo e Ivan Attratto,
e nei confronti di
A.S.D. Calpazio, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Roseti e Michele Cozzone,
per l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 106 del 9 maggio 2013, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Vico Equense calcio s.r.l. ed in riforma della decisione di primo grado del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato, che aveva irrogato al sodalizio appellante la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara Calpazio – Vico Equense del 17 marzo 2013, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza Campana 2012/2013 – Girone B, per posizione irregolare del calciatore sig. Angelo Teta, veniva annullata l’impugnata pronuncia e ripristinato il risultato acquisito sul campo (2-4 a favore della compagine ospite della Vico Equense calcio s.r.l.);
uditi, nell’udienza dell’11 giugno 2013, il Relatore, Pres. Riccardo Chieppa, l’avv. Eduardo Chiacchio per la ricorrente A.S.D. Torrecuso, l’avv. Stefano La Porta per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’avv. Lucio Giacomardo e l’avv. Ivan Attratto per la società Vico Equense s.r.l. e gli avvocati Michele Cozzone e Annalisa Roseti per la A.S.D. Calpazio.
Ritenuto in fatto
1.- Il ricorso della A.S.D. Torrecuso Calcio ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 106 del 9 maggio 2013, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Vico Equense calcio s.r.l. ed in riforma della decisione di primo grado del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato, che aveva irrogato al sodalizio appellante la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara Calpazio – Vico Equense del 17 marzo 2013, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza Campana 2012/2013 – Girone B, per posizione irregolare del calciatore sig. Angelo Teta, veniva annullata l’impugnata pronuncia e ripristinato il risultato acquisito sul campo (2-4 a favore della compagine ospite della Vico Equense calcio s.r.l.).
Il ricorso, dopo avere brevemente illustrato le vicende, a cominciare dalla gara Vico Equense - Calpazio, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza per la Campania 2012-2013, e i successivi ricorsi presentati in primo grado dalla A.S.D. Calpazio, in ordine alla regolarità della posizione del giocatore Angelo Teta, in quanto gravato da pregressa squalifica non scontata (ricorso conclusosi con accoglimento ed irrogazione alla Vico Equense Calcio s.r.l. della sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3) ed in secondo grado avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale proposto dalla controparte Vico Equense (ricorso conclusosi con l’accoglimento ed il ripristino del risultato conseguito sul campo di 2- 4), ha dedotto in via preliminare la sussistenza delle condizioni pregiudiziali ed in particolare la notevole rilevanza per l’Ordinamento sportivo e la sussistenza di un interesse alla impugnativa.
I motivi di impugnazione contro la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale sono i seguenti:
1) evidenza ed inconfutabilità della irregolarità della posizione del giocatore Angelo Teta nella gara Vico Equense – Calpazio, a seguito della mancata espiazione di pregressa squalifica, nella precedente gara nella squadra Libertas Stabia, per effetto dell’avvenuto svincolo (con invio di raccomandata con r.r., ex art. 107 N.O.I.F.) dello stesso giocatore Teta; ineludibilità della irrogazione della sanzione della perdita a tavolino a carico della Vico Equense, secondo quanto deciso in primo grado; irrilevanza del Comunicato Ufficiale relativo allo svincolo del giocatore anzidetto, in quanto riferibile alla sola tesserabilità; non invocabilità dei principi dell’affidamento e buona fede a favore della società Vico Equense;
2) la persistenza del tesseramento del giocatore con la Libertas Stabia e la decorrenza dello svincolo dalla pubblicazione (come sostenuto dalla decisione impugnata) non sarebbe accettabile, in quanto imperniata sulla fuorviante confusione tra tesserabilità del giocatore e la sua posizione disciplinare, anche in relazione al testo modificato dell’art. 107 N.O.I.F.;
3) il costrutto giuridico-sostanziale della decisione impugnata sarebbe inaccettabile e non troverebbe alcun supporto normativo e logico-sistematico.
Nel ricorso si chiede l’abbreviazione dei termini in relazione alla classifica finale del Campionato e alla disputa degli spareggi.
2. La F.I.G.C., nel costituirsi in giudizio, con una prima memoria depositata il 17 maggio 2013 ha aderito alle ragioni di urgenza; successivamente, con memoria 21 maggio 2013, ha dedotto l’inammissibilità (per difetto di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo e per mancato esaurimento dei rimedi endofederali) e l’infondatezza del ricorso sulla base di argomentazioni relative all’iter procedimentale previsto dall’art. 107 N.O.I.F., dall’invio della raccomandata in data 16 dicembre 2012 del modulo di svincolo fino alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con l’elenco degli svincolati e la data di decorrenza dello svincolo (nella specie, 17 dicembre 2012); la società Vico Equense avrebbe legittimamente consultato il Comunicato Ufficiale n. 70 e verificato che il Teta avesse già scontato la squalifica non avendo preso parte alla gara del 16 dicembre 2012; l’interpretazione sostenuta nel ricorso comporterebbe effetti irragionevoli sul sistema degli svincoli ed effetti altrettanto irragionevoli a carico delle società interessate a tesserare calciatori svincolati.
3.- La A.S.D. Calpazio, costituitasi in giudizio con memoria 20 maggio 2013, dopo avere trattato ampiamente la notevole rilevanza delle questioni sollevate e l’avvenuto esperimento dei rimedi federali, ha ripercorso quasi pedissequamente i motivi esposti nel ricorso dalla ricorrente.
4.- La società sportiva Vico Equense s.r.l., costituitasi in giudizio con memoria 20 maggio 2013, dopo avere trascritto l’atto di appello proposto avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale, ha dedotto:
a) la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti ed il Comitato Regionale Campania della stessa Lega, in relazione alla autonomia organizzativa e alle ragioni addotte dalla ricorrente nella richiesta abbreviazione dei termini;
b) l’inammissibilità del ricorso per mancanza di rilevanza nell’ordinamento sportivo; la carenza di legittimazione ad agire (rectius, ad impugnare) della A.S.D. Torrecuso, estranea ai precedenti giudizi, senza neppure rispettare i termini;
c) la piena fondatezza delle ragioni poste a base della decisione impugnata con ampia confutazione dei motivi di ricorso, sottolineando che il Comunicato Ufficiale, con indicazione dello svincolo alla data del 17 dicembre, non è stato successivamente cambiato e argomentando anche dalla buona fede ed affidamento, derivante a favore della stessa società, e dal comportamento della Libertas Stabia.
Nella memoria si contesta anche l’interessa ad agire ex art. 100 c.p.c. della ricorrente e l’uso da parte della A.S.D. Calpazio di documenti ed informazioni che non potevano essere in suo possesso.
5.- Con decreto presidenziale 20 maggio 2013 è stata disposta la riduzione dei termini, ancora a decorrere, alla metà.
6.- Con memorie depositate il 5 giugno 2013 la società Vico Equense Calcio s.r.l. ha ulteriormente illustrato le precedenti deduzioni preliminari e di merito.
Considerato in Diritto
1.- È preliminare l’esame dell’eccezione di incompletezza del contraddittorio, per esigenza di integrare il giudizio nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale della stessa Lega. L’eccezione è priva di fondamento, in quanto la fattispecie riguarda l’impugnativa di una decisione adottata da un organo della giustizia sportiva endofederale (Calcio), per cui contraddittore necessario, per quanto riguarda gli organi settoriali sportivi, è la sola Federazione Italiana Giuoco Calcio, oltre alle parti del precedente giudizio conclusosi con la decisione impugnata. Ciò del resto risulta confermato dal sistema del Codice dell’Alta Corte e dall’oggetto della decisione impugnata, tenuto conto della provenienza e responsabilità dell’organo che ha emanato la decisione oggetto di contestazione in questa sede (decisione Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Campania della F.I.G.C.).
2.- Quanto alle altre eccezioni sollevate, assume, nella fattispecie in esame, carattere pregiudiziale, rispetto al difetto di questione di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, quella riguardante il difetto di legittimazione della ricorrente A.S.D. Torrecuso Calcio, in quanto estranea sia al giudizio di primo sia a quello di secondo grado, definito dalla decisione impugnata in questa sede. Infatti, l’attuale ricorrente non ha ricorso a suo tempo contro la regolarità dell’impiego dell’anzidetto giocatore nella gara Vico Equense – Calpazio, né ha partecipato al relativo giudizio, rimanendo estranea anche al giudizio conclusosi in secondo grado con la decisione impugnata in questa sede.
Giova notare, fermo il dirimente profilo della mancata impugnativa da parte della A.S.D. Torrecuso Calcio dei risultati della gara Vico Equense – Calpazio, che l’attuale ricorrente non era neppure un soggetto che poteva essere considerato come contraddittore necessario nei due gradi di giudizio endofederale solo perché vi potrebbero essere successivi sviluppi delle posizioni in classifica. Altrimenti considerando, si arriverebbe all’assurdo di ritenere controinteressati necessari tutte le squadre partecipanti ad un campionato in corso, quando sia in discussione la regolarità di una gara con effetti, anche semplicemente, futuri sul punteggio e posizione in classifica (a seguito di sanzione irrogabile).
Dalla fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente discende la inammissibilità del ricorso, restando preclusi tutti gli altri profili.
3.- Sussistono giusti motivi, in relazione al complesso della situazione ed anche sulla base della parziale soccombenza delle parti su questioni preliminari e dei differenti esiti del giudizio di primo e secondo grado, per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
l’Alta Corte di Giustizia Sportiva
Dichiara INAMMISSIBILE il ricorso;
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 giugno 2013.
Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa
Depositato in Roma in data 27 giugno 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face