CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 24 del 26/07/2013 – U.S. Sambenedettese 1923 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 24 del 26/07/2013 - U.S. Sambenedettese 1923 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Alberto de Roberto, Presidente dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE (in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva) nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2013 presentato, in data 21 luglio 2013, da parte dell’U.S. Sambenedettese 1923 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Paco D’Onofrio, Alessandro Di Giovanni ed Edoardo Guidi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per l’annullamento della decisione del Consiglio Federale F.I.G.C., di cui al C.U. n. 22/A del 19 luglio 2013, con la quale non è stata concessa alla società istante la Licenza Nazionale 2013/2014, con conseguente non ammissione della stessa al campionato di seconda divisione 2013/2014; uditi, all’udienza pubblica del 25 luglio 2013, gli avvocati Paco D’Onofrio, Alessandro di Giovanni e Edoardo Guidi per la società ricorrente e gli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio; Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il Relatore, Presidente Alberto de Roberto. Ritenuto in fatto Con comunicato 168/A del 16 maggio 2013 il Consiglio Federale della FIGC deliberava di non rilasciare per l’anno sportivo 2013/2014 la licenza Nazionale alla società Sambenedettese 1923 e di negare conseguentemente l’ammissione della detta società alla seconda divisione per il Campionato sopra ricordato. La delibera veniva fondata sulla circostanza che la Sambenedettese non aveva assolto entro il termine perentorio del 16 luglio 2013, ore 13.00, l’onere – sanzionato dall’irrimediabile decadenza dalla procedura – del possesso dei requisiti richiesti in particolare della fideiussione bancaria di euro 400.000 domandata alla società. La società Sambenedettese impugna innanzi a questa Alta Corte la decisione ora menzionata deducendo che un’ interpretazione razionalistica impone di pervenire alla conclusione che, anche in data successiva alla scadenza del termine perentorio, può essere offerta dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti purché i requisiti stessi risultino documentati prima della detta scadenza. Si è perciò illegittimamente affermato che il solo fatto della scadenza del termine perentorio senza la produzione della fideiussione determina la decadenza della parte interessata. La decadenza si verifica invece – e ciò non è nel caso in esame – solo se alla data del 16 luglio 2013 non risulti in fatto disponibile la documentazione attestante l’esistenza del requisito occorrente (nel caso in esame, la fideiussione). Nella specie – prosegue la società Sambenedettese – risultava disponibile sin dal 5 luglio 2013 l’attestazione della banca di aver accordato la fideiussione alla Sambenedettese anche se per ragioni tecniche - come si attesta nello stesso atto – il provvedimento formale non risultava ancora rilasciato agli interessati. Si invoca, comunque, la concessione dell’errore scusabile facendosi rilevare che per un’errata comunicazione della Lega sul sito internet di quest’ultima si è determinato disorientamento nella società Sambenedettese quanto alle iniziative da assumere nei riguardi del provvedimento oggetto di contestazione. Si è invero divulgato, con il detto comunicato, che la Sambenedettese era stata regolarmente iscritta al Campionato 2013/2014 e che eventuali gravami delle società interessate ad avanzare contestazioni avrebbero dovuto essere proposte non entro il 16, ma entro il 18 luglio. Si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio la quale, richiamandosi alla ferma giurisprudenza dell’Alta Corte, sostiene che il termine perentorio di cui è prescritta l’osservanza per l’integrazione della documentazione richiesta, costituisce un limite che esclude ogni ulteriore intervento dopo la scadenza delle parti interessate. Si fa rilevare, inoltre, che in punto di fatto è da escludere la sussistenza dell’originale della fideiussione alla data del 16 luglio certificando la nota del Monte dei Paschi di Siena, prodotta il 17 luglio 2013, solo la pendenza di una procedura in itinere avente ad oggetto il rilascio della fideiussione. All’udienza di discussione entrambe le parti hanno diffusamente illustrato le loro ragioni. Considerato in Diritto 1.- La società Sambenedettese riconosce lealmente, nella sua impugnativa, che solo il 17 luglio 2013 (e perciò dopo la scadenza del termine perentorio del 16 luglio, ore 13.00) ha proceduto alla presentazione del c.d. ricorso alla Corte di Giustizia Federale della FIGC, accompagnato dal documento, proveniente dal Monte dei Paschi di Siena, al quale si assegna dalla società ricorrente forma e sostanza di fideiussione. Risulta quindi violata la invalicabile barriera (la data appunto del 16 luglio 2013, ore 13.00) oltre la quale la normativa che disciplina la materia (il C.U. del Consiglio Federale della FIGC n. 168/A del 22 maggio 2013, citato) non consente più interventi sananti alle società interessate. Né può essere condiviso l’assunto – sul quale fa perno la società Sambenedettese – secondo cui entro il termine perentorio del 16 luglio 2013, ore 13.00, sarebbe richiesto il possesso dei requisiti occorrenti (fideiussione compresa) salva la facoltà degli interessati di dare dimostrazione anche oltre la maturazione del detto termine del possesso dei requisiti richiesti. Una tale interpretazione non soltanto risulta sprovvista di basi sia logiche che testuali, ma si manifesta anche in rottura con la uniforme giurisprudenza di questa Alta Corte di Giustizia. Resta perciò senza significato la circostanza – sulla quale insiste particolarmente la società Sambenedettese – secondo cui, antecedentemente alla scadenza del termine perentorio, la fideiussione risultava disponibile anche se non ancora prodotta all’Autorità sportiva. 2.- Sebbene le anzidette riflessioni abbiano carattere decisivo ed assorbente, va rilevato che nemmeno è esatta l’affermazione secondo cui, a decorrere dal 5 luglio 2013, risultava disponibile l’originale della fideiussione. La nota 16 luglio 2013 proveniente dal Monte dei Paschi di Siena, prodotta il 17 luglio 2013, non ha ad oggetto l’originale della fideiussione richiesta dal Comunicato Ufficiale, ma dà atto soltanto che la fideiussione, deliberata il 5 luglio 2013, era in corso di formalizzazione e che il suo rilascio sarebbe avvenuto in concomitanza con la definizione della pratica (circostanza quest’ultima avveratasi solo in data 22 luglio 2013). 3.- A prescindere da più generali rilievi, va, infine, osservato che non ricorrono nella specie le condizioni per la concessione dell’invocato errore scusabile. Non ha esercitato influenza sui comportamenti della società l’ammissione originariamente prevista nel Comunicato della Lega in quanto tutte le iniziative difensive della società Sambenedettese (raggiunta anche da apposita comunicazione della COVISOC) si sono svolte nel presupposto del diniego della Licenza Nazionale e della non iscrizione della società al Campionato di seconda divisione. Anche il dato relativo al 18 luglio (anch’esso contraddetto dagli atti formali di provenienza FIGC) non ha influenzato i comportamenti della Sambenedettese che ha sempre mostrato di considerare quale termine decadenziale quello del 16 luglio 2013, ore 13.00). 4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate nella somma di euro 2.000. P.Q.M. Respinge il ricorso; SPESE a carico della società ricorrente; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 luglio 2013. Il Presidente e Relatore F.to Alberto de Roberto Depositato in Roma in data 26 luglio 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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