F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2013 (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa – (nota n. 4305/196pf12-13/SP/blp del 21.1.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2013 (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa - (nota n. 4305/196pf12-13/SP/blp del 21.1.2013). Il deferimento Con provvedimento n. 4305/196pf 12-13/SP/blp del 21 gennaio 2013 il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: - il Signor Massimo Cellino, Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui agli art. 1, comma 1 e 12 comma 2 del CGS, per aver posto in vendita i biglietti della gara Cagliari – Roma del 23/9/2012 nonostante lo stadio “Is Arenas” avesse il nulla osta solo per lo svolgimento delle gare a porte chiuse, nonché per aver fatto pubblicare sul sito della Società, in data 22/9/2012, l’invito ai suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari – Roma “nel rispetto dell’ordine e della civiltà”, così da provocare il provvedimento del Prefetto di Cagliari del 22/9/2012, con il quale si differiva la gara ad altra data “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica”. E per rispondere, altresì, della violazione di cui agli art. 1, comma 1 del CGS per aver tentato di dedicare il settore curva nord del nuovo stadio ad un noto gruppo ultras, mediante la realizzazione di una scritta recante il nome “Sconvolts”. - La Società Cagliari Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante fatta eccezione per la condotta relativa al comunicato stampa del 22/9/2012, coperta dal giudicato del Giudice Sportivo. All’inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Cellino e la Società Cagliari Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Cellino e la Società Cagliari Calcio Spa, tramite il proprio difensore hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Massimo Cellino, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40, che tenendo conto di 1 (uno) giorno di presofferto, diventano 39 (trentanove); pena base per la Società Cagliari Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00),diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 39 (trentanove) per il Sig. Massimo Cellino; - ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) per la Società Cagliari Calcio Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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