F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2013 (407) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO TONETTO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Derthona FBC 1908 Srl), Società DERTHONA FBC 1908 Srl – (nota n. 7824/711pf12- 13/AM/seg. del 30.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2013
(407) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO TONETTO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Derthona FBC 1908 Srl), Società DERTHONA FBC 1908 Srl - (nota n. 7824/711pf12- 13/AM/seg. del 30.5.2013).
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito davanti questa Commissione:
1. il Sig. Tonetto Flavio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art.1, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto e inviato all’Ufficio Tesseramento la richiesta di tessera impersonale riportante la firma apocrifa del tecnico federale Zagheni Rosolo, attestandone l’autenticità;
2. la Società Derthona FBC 1908 Srl, per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, degli addebiti ascritti al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna il Sig. Flavio Tonetto e la Società Derthona FBC 1908 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Flavio Tonetto e la Società Derthona FBC 1908 Srl, tramite il proprio difensore hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Flavio Tonetto, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Derthona FBC 1908 Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Flavio Tonetto; - ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Derthona FBC 1908 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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