F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2013 (414) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO ZOCCHI (all’epoca dei fatti tesserato della Società US Cremonese Spa), Società US CREMONESE Spa – (nota n. 7945/620pf12-13/SS/vdb del 4.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2013 (414) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO ZOCCHI (all’epoca dei fatti tesserato della Società US Cremonese Spa), Società US CREMONESE Spa - (nota n. 7945/620pf12-13/SS/vdb del 4.6.2013). Il deferimento Con provvedimento n. 7945/620 pf 12-13/SS/vdb del 4 giugno 2013 il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: - il Signor Moreno Zocchi – tesserato quale direttore sportivo per la Società US Cremonese Spa per la stagione 2012-13, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 22, comma 8, Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato la disposizione che preclude al soggetto sanzionato di “svolgere alcuna attività nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa”. Il Signor Zocchi, infatti, pur risultando inibito a svolgere ogni attività sino al giorno 5 febbraio 2013 a seguito di decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva (vedi CU n. 109/Lega Pro del 22.01.2013), ha richiesto l’accredito ed è stato presente, anche se per poche ore, nell’area federale nella giornata del 29 gennaio 2013. - La Società US Cremonese Spa per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Moreno Zocchi, personalmente, e la Società US Cremonese Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; FIGC - Commissione disciplinare nazionale - S.S. 2013-2014 In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Moreno Zocchi, personalmente, e la Società US Cremonese Spa, tramite il proprio difensore hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Moreno Zocchi, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società US Cremonese Spa, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 660,00 (€ seicentosessanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Moreno Zocchi; - ammenda di € 660,00 (€ seicentosessanta/00) per la Società US Cremonese Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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