F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013 (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8634/247 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013
(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8634/247 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).
La Procura federale della FIGC, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all’epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, comma 1,e 2 delle NOIF, per avere omesso di esercitare con responsabilità i doveri devoluti alla propria Società, per avere garantito alla prima squadra l’utilizzo delle attrezzature adeguate per gli allenamenti, per non avere garantito alla prima squadra l’utilizzo delle attrezzature adeguate per gli allenamenti, per non avere sempre provveduto a fare trasportare la squadra con mezzi più idonei per raggiungere le lontane sedi delle trasferte e per non avere ricercato soluzioni alternative per assicurare l’alloggio ai calciatori, messi fuori dal gestore del residence convenzionato con la Società e costretti a dormire negli spogliatoi dello stadio causando tali omissioni agli atleti sia un grave stress psicofisico che una grave lesione alla loro dignità, per cui alcuni di loro lasciavano Milazzo per raggiungere le sedi di residenza dei rispettivi familiari; la Società SS Milazzo Srl, per rispondere, a titolo diretto, delle violazioni ascritte al Presidente Giuseppe Peditto ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1 del CGS. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per anni 1 (uno) nei confronti di Giuseppe Peditto e della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per le gravi violazioni commesse risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società, e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:
- Giuseppe Peditto: l'inibizione di anni 1 (uno);
- SS Milazzo Srl: ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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