F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013 (434) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 8212/854pf12-13/GR/mg del 13.6.2013). (435) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 8219/930pf12-13/GR/mg del 13.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013 (434) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 8212/854pf12-13/GR/mg del 13.6.2013). (435) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 8219/930pf12-13/GR/mg del 13.6.2013). La Procura federale della FIGC, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della ACFD Milan, Signor Francesco Crudo, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) ed all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere emesse dalla Commissione Accordi Economici e dalla Commissione Vertenze Economiche a seguito del contenzioso fra la predetta Società e le calciatrici Pignedoli Chiara e Vitale Francesca. A titolo i responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società citata. Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 18 (diciotto) nei confronti di Francesco Crudo e della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza, nei confronti della Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - Francesco Crudo: l'inibizione di mesi 18 (diciotto); - ACFD Milan: la penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza.
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