F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE ANGELO SICA (nella sua qualità di Presidente della Soc. SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 7837/764pf12-13/AM/ma del 30.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013
(416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE ANGELO SICA (nella sua qualità di Presidente della Soc. SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 7837/764pf12-13/AM/ma del 30.5.2013).
Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 30.5.2013 nei confronti di: Michele Angelo Sica nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società SS Cavese 1919 Srl: A) per violazione dell’art. 91 delle NOIF, in relazione all’art. 8, comma 14, del CGS, per non avere ottemperato alle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato per la stagione sportiva 2010–2011 con il calciatore Vittorio Bernardo, omettendo di corrispondere le somme a quest’ultimo dovute per le mensilità da dicembre 2010 a luglio 2011; B) per violazione dell’articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all’articolo 8, comma 15, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione in favore del calciatore Vittorio Bernardo della somma di € 64.365,72, così come disposto in data 20.7.2012 dal Collegio arbitrale instauratosi presso la Lega Italiana Calcio Professionistico su ricorso proposto dalla stesso Bernardo per ottenere il riconoscimento delle somme a lui spettanti per l’attività svolta relativamente alle mensilità da dicembre 2010 a luglio 2011; S.S. Cavese 1919 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna i deferiti tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Michele Angelo Sica sanzione della inibizione per mesi nove, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi sei; pena base per la Società SS Cavese 1919 Srl sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014 e l’ammenda di € 300,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla penalizzazione di punti uno in classifica a
scontarsi nella s.s. 2013/2014;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- Michele Angelo Sica inibizione per mesi 6 (sei)
- SS Cavese 1919 Srl penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014, nel campionato di competenza. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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