F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIO ASTOLFI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Sporting Terni Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING TERNI Srl (nota n. 8018/424pf12-13/AM/seg del 6.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIO ASTOLFI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Sporting Terni Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING TERNI Srl (nota n. 8018/424pf12-13/AM/seg del 6.6.2013). la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria difensiva trasmessa dal Presidente del sodalizio incolpato, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al Sig. Astolfi Lucio della sanzione di mesi uno di inibizione, ed alla Società ASD Sporting Terni Srl quella dell’ammenda di €. 2.000,00, osserva quanto segue. I fatti posti alla base del deferimento sono stati pacificamente dimostrati documentalmente, tanto che gli incolpati non li hanno in alcun modo contestati, anzi nella memoria versata in atti li hanno confermati. Lo Sporting Terni veniva condannato da parte della Commissione Vertenze Economiche al pagamento in favore di altro sodalizio di una somma a titolo di risarcimento danni causati da suoi sostenitori all’impianto di gara. La decisione, regolarmente pubblicata e comunicata, non veniva sottoposta ad impugnazione, e quindi diveniva cosa giudicata. A questo punto la società danneggiata inviava allo Sporting Terni diverse diffide ad adempiere, ma ciò nonostante l’odierna deferita non provvedeva ad adeguarsi alla decisione della CVE nel termine di trenta giorni ad essa assegnato dalla vigente normativa regolamentare, ma soltanto quando esso era scaduto da vari mesi, rendendosi così responsabile, nella persona del suo Presidente, della violazione degli artt. 1 c. 1 e 8 c. 15 CGS. Di tale violazione deve essere chiamata a rispondere anche la società a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal suo legale rappresentante. Siccome invocato nello scritto difensivo, la quantificazione delle sanzioni applicate deve tener conto della circostanza attenuante dell’avvenuto pagamento, seppur effettuato in ritardo. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Astolfi Lucio la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione, ed alla Società ASD Sporting Terni Srl quella dell’ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).
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