F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 02 Agosto 2013 (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILANO BENASSI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società US Lecce Spa), MARIO CASSANO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Piacenza FC Spa), STEFANO FERRARIO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società US Lecce Spa), CARLO GERVASONI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Piacenza FC Spa), STEFANO MAURI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società SS Lazio Spa), OMAR MILANETTO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Genoa Cricket And Football Club Spa), ANTONIO ROSATI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società US Lecce Spa), ALESSANDRO ZAMPERINI (calciatore attualmente svincolato) e le Società US LECCE Spa, SS LAZIO Spa e GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa ▪ (nota n.208/4 pf 13-14/SP/blp del 9.7.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 02 Agosto 2013 (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILANO BENASSI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società US Lecce Spa), MARIO CASSANO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Piacenza FC Spa), STEFANO FERRARIO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società US Lecce Spa), CARLO GERVASONI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Piacenza FC Spa), STEFANO MAURI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società SS Lazio Spa), OMAR MILANETTO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Genoa Cricket And Football Club Spa), ANTONIO ROSATI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società US Lecce Spa), ALESSANDRO ZAMPERINI (calciatore attualmente svincolato) e le Società US LECCE Spa, SS LAZIO Spa e GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa ▪ (nota n.208/4 pf 13-14/SP/blp del 9.7.2013). 1) Il deferimento Con provvedimento n. 208/4pf13-14/SP/blp in data 9.7.2013, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1. BENASSI Massimiliano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa; 2. CASSANO Mario, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società PIACENZA F.C. Spa; 3. FERRARIO Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa; 4. GERVASONI Carlo, calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato in prestito per la Società PIACENZA F.C. Spa; 5. MAURI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società S.S. LAZIO Spa; 6. MILANETTO Omar, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa, 7. ROSATI Antonio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa; 8. ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE (per la quale ha disputato la gara Maccarese- Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011) 9. la Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa; 10. la Società U.S. LECCE Spa 11. la Società S.S. LAZIO Spa; per rispondere: A) GARA LAZIO - GENOA del 14.5.2011 - s.s. 2010-2011 1 - CASSANO Mario, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società PIACENZA F.C. Spa, GERVASONI Carlo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società PIACENZA F.C. Spa, MAURI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società S.S. LAZIO Spa, MILANETTO Omar, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa, e ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011), per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, per avere, prima della gara LAZIO-GENOA del 14/05/2011, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato del primo tempo della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, CASSANO per aver messo in contatto GERVASONI con ZAMPERINI al fine di favorire la creazione di un contatto tra il gruppo degli zingari e i calciatori delle due compagini finalizzati all’alterazione del risultato della gara; nello specifico GERVASONI mettendo in contatto il gruppo degli “zingari” con ZAMPERINI al fine sopra indicato e ZAMPERINI per aver contattato MAURI e MILANETTO, unitamente a uno degli esponenti del gruppo degli "zingari", proponendo loro l’alterazione del risultato del primo tempo della gara; MAURI e MILANETTO, infine, per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il loro apporto per la realizzazione dello stesso al fine di consentire al gruppo degli "zingari" l'effettuazione di scommesse sul risultato concordato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara nonché, per CASSANO, GERVASONI, MAURI e ZAMPERINI, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara LECCE-LAZIO del 22/05/2011, e per ZAMPERINI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, per CASSANO anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, e per GERVASONI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto dei procedimenti 1615pf10-11, 33pf11-12 e 1075pf11-12. 2 - ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE (per la quale ha disputato la gara Maccarese- Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011) e MAURI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società S.S. LAZIO Spa, della violazione dell’art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), CGS, per avere effettuato scommesse, per il tramite di soggetto non tesserato titolare di un'agenzia, sulla gara LAZIO-GENOA del 14/05/2011. 3 - la Società S.S. LAZIO Spa: a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; b) ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI con riferimento alla violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), CGS 4 - la Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MILANETTO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara. B) GARA LECCE - LAZIO del 22.05.2011 - s.s. 2010-2011 5 - BENASSI Massimiliano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa, CASSANO Mario, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società PIACENZA F.C. Spa, FERRARIO Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa, GERVASONI Carlo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società PIACENZA F.C. Spa, MAURI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società S.S. LAZIO Spa, ROSATI Antonio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa, e ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011), per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS per avere, prima della gara LECCE-LAZIO del 22/05/2011, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare CASSANO per aver messo in contatto GERVASONI con ZAMPERINI al fine di procurare al gruppo degli zingari contatti con calciatori delle due compagini finalizzati all’alterazione del risultato della gara; GERVASONI per aver messo a sua volta in contatto il gruppo degli “Zingari” con ZAMPERINI per il medesimo fine; ZAMPERINI per aver contattato MAURI e FERRARIO, anche in nome e per conto del gruppo degli zingari, proponendo loro l’alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro; MAURI per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso anche per far ottenere alla Lazio un vantaggio in classifica e percependo, a tal fine, una somma di denaro; FERRARIO per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso, coinvolgendo BENASSI e ROSATI che, a loro volta, aderivano alla proposta illecita, percependo tutti e tre, al fine anzidetto, una somma di denaro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per CASSANO, GERVASONI, MAURI e ZAMPERINI, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara LAZIO-GENOA del 14/05/2011, e per ZAMPERINI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11- 12, per CASSANO anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, e per GERVASONI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto dei procedimenti 1615pf10-11, 33pf11-12 e 1075pf11-12. 6 - ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE (per la quale ha disputato la gara Maccarese- Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011) e MAURI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società S.S. LAZIO Spa, della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) CGS, per avere effettuato scommesse, per il tramite di AURELI Luca, soggetto non tesserato, sulla gara LECCE-LAZIO del 22/05/2011 7 - la Società U.S. LECCE Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati BENASSI, FERRARIO e ROSATI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. 8 - la Società S.S. LAZIO Spa: a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; b) ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI con riferimento alla violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) CGS. Con successivo provvedimento n. 230/4pf13-14/SP/blp in data 10.7.2013, la Procura federale ha trasmesso ulteriore documentazione ricevuta dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica di Cremona, ad integrazione di quella inviata unitamente al deferimento. 2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati BENASSI, CASSANO, FERRARIO, GERVASONI, MAURI, MILANETTO, ROSATI, ZAMPERINI, soc. GENOA, soc. LECCE e soc. LAZIO hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni, rilevate l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte e formulate istanze istruttorie. In particolare: - BENASSI, dopo aver contestato i principi di valutazione del compendio probatorio e l’attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati; - CASSANO ha rilevato l’insussistenza e l’infondatezza della violazione contestata, anche per mancanza di riscontri probatori e soprattutto alla luce della inattendibilità – in più occasioni affermata dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport – di Gervasoni, e chiesto il proscioglimento da ogni addebito: - FERRARIO, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura federale, ha concluso chiedendo la derubricazione dell’illecito contestato in omessa denuncia; - GERVASONI ha prodotto documenti; - MAURI, dopo aver effettuato un approfondito esame del materiale in atti, rileva la totale carenza di riscontri probatori e l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da Gervasoni, concludendo per il proscioglimento da ogni addebito; - MILANETTO ha eccepito l’inutilizzabilità in malam partem degli atti di indagine e rilevato l’insussistenza di responsabilità disciplinare, chiedendo il rigetto del deferimento; - ROSATI ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura federale, rilevato l’insussistenza di riscontri probatori, eccepito l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da Gervasoni e affermato la propria estraneità, chiedendo conseguentemente il proscioglimento dagli addebiti contestati; - soc. GENOA, dopo aver rilevato l’infondatezza degli addebiti prospettati a carico di Milanetto, chiede il rigetto del deferimento; - soc. LECCE, contestata la ricostruzione dei fatti alla base del deferimento e rilevata l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da Gervasoni, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione ritenuta di giustizia; - soc. LAZIO, dopo aver rilevato, per un verso, l’estraneità del Mauri agli illeciti contestati e aver ricordato, per l’altro, che la Società si è dotata da tempo di un modello organizzativo e di strumenti idonei al fine di prevenire la commissione di violazioni regolamentari da parte dei propri tesserati, ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito , in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima. Il deferito ZAMPERINI non ha fatto pervenire memoria difensiva. 3) Il dibattimento Al dibattimento, sono comparsi: - il Procuratore federale Palazzi, i Vice Procuratore federale Loli Piccolomini, Ricciardi, Sciacchitano, Tornatore e i Sostituti Procuratore federale Camici, Licheri, Mormando, Perugini, De Michele; - i deferiti Benassi, Ferrario, Milanetto e Zamperini, assistiti dai propri difensori; - i difensori di Cassano, Gervasoni, Mauri, Rosati, nonché delle soc. Genoa, Lecce e Lazio. Subito dopo l’inizio del dibattimento, preliminarmente, il deferito GERVASONI ha presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e/o 24 CGS. Su questa istanza la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta: Ordinanza n. 1 “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Carlo GERVASONI, tramite i propri legali, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; ▪ per il Sig. Carlo GERVASONI, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 2 (due), in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori emessi all'esito dei procedimenti 1615pf10-11; 33pf11-12 e 1075pf11-12; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Nel prosieguo, la Commissione ha esaminato le eccezione preliminari prospettate dai difensori di MILANETTO, sulle quale ha provveduto con l’ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta: Ordinanza n. 2 “La Commissione disciplinare nazionale, viste le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del deferito MILANETTO, contenute nella memoria difensiva in atti e ulteriormente illustrate in udienza; sentito il Procuratore federale, il quale si è opposto all’accoglimento delle stesse; osserva quanto segue: 1) con riferimento all’eccezione di inutilizzabilità in malam partem degli atti di indagine svolti successivamente al 16 maggio 2012, l’art. 15.1.4 della deliberazione n. 1458 del Consiglio Nazionale del CONI del 2 febbraio 2012, approvata con PCM 7 giugno 2012, che ha fissato i “Principi fondamentali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate”, nel prescrivere che le attività di indagine della Procura federale debbano concludersi entro 90 giorni dalla ricezione della notitia criminis (e comunque non oltre l’anno dall’evento), fa espressamente “salvi i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale”, come nel caso di specie; 2) con riferimento alla eccezione di inutilizzabilità degli atti sopra citati per mancata notificazione alla parte e/o ai difensori della richiesta di proroga del termine delle indagini alla sezione consultiva della Corte di giustizia federale e all’eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti istruttori contenuti nel fascicolo della Procura federale per omessa notifica dell’“avviso della conclusione delle indagini preliminari”, le norme che regolano il procedimento disciplinare non contemplano i suddetti adempimenti; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale rigetta le eccezioni formulate.” La Commissione ha esaminato poi le istanze istruttorie proposte dai deferiti nelle memorie difensive e nel corso della riunione, sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 3, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 3 La Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle richieste istruttorie avanzate dalle difese dei deferiti; sentito il Procuratore federale; rilevato che: - le istanze di produzione documentale, ivi comprese le dichiarazioni giurate, sono ammissibili, salva la successiva valutazione sulla rilevanza delle stesse; - in ordine alle istanze di audizione in contraddittorio del deferito GERVASONI, nel procedimento sportivo, a differenza del processo penale, la prova non si forma solo nel dibattimento. Infatti, il procedimento sportivo è di tipo inquisitorio e prevede che la prova si formi anche nella fase delle indagini e persino in altri procedimenti di tipo diverso, come quello che si svolge dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, come si è verificato nel caso in esame. Inoltre, l’audizione di deferiti non è prevista come mezzo di prova nell’ordinamento federale, né, d’altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni; - in particolare, non appare ammissibile l’istanza formulata dalla difesa del MILANETTO di esaminare il deferito GERVASONI, anche perché condizionata al previo esame di un soggetto non tesserato; - le istanze di prove testimoniali dirette alla conferma di dichiarazioni depositate ed ammesse sono superflue; - le ulteriori istanze di prove testimoniali formulate dai deferiti MAURI e soc. LAZIO sono inammissibili perché relative a circostanze notorie o, comunque, irrilevanti. P.Q.M. 1) ammette tutte le produzioni documentali depositate dalle difese; 2) respinge le ulteriori richieste istruttorie.” Al termine, la Commissione ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti a concludere. 4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - a BENASSI Massimiliano: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica); - a CASSANO Mario: squalifica di 1 anno in continuazione (in relazione alla gara Lazio- Genoa del 14.5.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 e rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, nonché in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lazio-Genoa del 14/05/2011 e rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12); - a FERRARIO Stefano: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica); - a MAURI Stefano: squalifica di 4 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante + ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo + squalifica di 3 mesi per divieto scommesse + ulteriori 3 mesi di squalifica per divieto scommesse, in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.5.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011, e per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, comma 1, CGS, nonché in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011, e per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, comma 1, CGS); - a MILANETTO Omar: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.5.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara); - a ROSATI Antonio: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica); - a ZAMPERINI Alessandro: squalifica di 2 anni in continuazione (in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.5.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lecce-Lazio del 22/05/2011 e rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, nonché in relazione alla gara Lazio- Genoa del 14.5.2011 per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, comma 1, nonché in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011 e rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, e per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, comma 1, CGS); - alla soc. GENOA: penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2013/2014 (così determinata: penalizzazione di 2 punti in classifica per l’illecito sportivo + 1 punto per l’aggravante, in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.5.2011 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, GGS, per illecito Milanetto, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6); - alla soc. LECCE: penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2013/2014 (così determinata: penalizzazione di 2 punti in classifica per l’illecito sportivo + 1 punto per l’aggravante, in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per illecito Benassi, Ferrario e Rosati, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6); - alla soc. LAZIO: penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2013/2014 + ammenda di euro 20.000,00 (così determinata: penalizzazione di 2 punti in classifica per l’illecito sportivo sub 3 + 1 punto per le aggravanti + penalizzazione di 2 punti in classifica per l’illecito sportivo + 1 punto per le aggravanti + ammenda di euro 10.000,00 per ogni divieto di scommesse, in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.5.2011 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per illecito Mauri, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, e per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per divieto scommesse Mauri, nonché in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per Illecito Mauri, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, e per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, per divieto scommesse Mauri). Dopo l’intervento del Procuratore federale, i difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie conclusioni. Nel corso della discussione, i deferiti MILANETTO, BENASSI, ZAMPERINI e FERRARIO hanno reso dichiarazioni spontanee. A conclusione della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e si è riunita per la Camera di consiglio. 5) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS. 5.1. Premessa Preliminarmente, la Commissione richiama ancora una volta le considerazioni generali espresse in occasione dei procedimenti definiti con decisioni pubblicate, rispettivamente, sui C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, n. 101/CDN del 18.6.2012, n. 11/CDN del 10.8.2012, n. 12/CDN del 10.8.2012, n. 55/CDN del 18.12.2012 e n. 5/CDN del 16.7.2013. In particolare, la Commissione ribadisce come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento. In questa prospettiva, peraltro, la Commissione ritiene opportuno ricordare che: a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. 3628/2010 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime; b) l’attività di indagine di cui alla predetta documentazione costituisce la prosecuzione di quella già svolta dal medesimo organo inquirente, nell’ambito del procedimento penale sopra citato, sulla base della quale la Procura federale ha proceduto, rispettivamente in data 25.7.2011, 8.5.2012 e 25.7.2012, al deferimento di diversi soggetti appartenenti al mondo del calcio (def. n. 603/1615pf10-11/SP/blp, def. n. 8011/33pf11-12/SP/blp e def. n. 537/1075pf11-12/SP/blp); c) contestualmente al richiamato deferimento n. 537/1075pf11-12/SP/blp, è stato adottato il provvedimento di stralcio n. 544/1075pf11-12/SP/ad del 25.7.2012, con il quale è stata disposta l’estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 1075pf11-12 e l’apertura di un nuovo procedimento (n. 66pf12-13), nell’ambito del quale poter valutare le posizioni di soggetti per i quali gli elementi all’epoca raccolti non avevano consentito di individuare con certezza le relative responsabilità anche, in ipotesi, a titolo di concorso con altri soggetti già deferiti, e nel quale far confluire eventuali ulteriori fattispecie di rilievo disciplinare, alla luce di eventuali elementi sopravvenuti, autonome ma collegate sotto il profilo probatorio e teleologico (rientrando nell’”oggetto sociale” dell’associazione contestata sia in sede penale che disciplinare) rispetto a quelle già evidenziate nel precedente deferimento, che potessero emergere nel corso delle successive indagini penali tuttora in corso, aventi ad oggetto, fra l’altro, un’associazione per delinquere finalizzata a illeciti perpetrati nel mondo del calcio; d) la Procura federale, con istanze depositate rispettivamente in data 16.5.2012, 14.11.2012 e 10.5.2013, richiedeva alla Corte di giustizia federale, Sezione consultiva, di concedere, ai sensi dell’art. 32, comma 11, CGS, la proroga dei termini di indagine del presente procedimento, originato dallo stralcio sopra indicato; e) con C.U. n. 282/CGF del 5.6.2012, n. 108 del 30.11.2012 e n. 282 del 30.5.2013, la Corte di giustizia federale, Sezione consultiva, concedeva la proroga del termine delle indagini in questione; f) successivamente la Procura federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti; g) con provvedimento prot. n. 153/66pf12-13/SP/blp in data 8.7.2013, è stato disposto lo stralcio dagli atti del procedimento 66pf12-13 di copia integrale degli atti pervenuti dalla Procura della Repubblica di Cremona e degli atti di indagine compiuti dalla Procura federale relativi alle gare del Campionato di Serie A, stagione sportiva 2010/2011, Lazio- Genoa del 14/05/2011 e Lecce-Lazio del 22/05/2011, nonché l’apertura di un nuovo procedimento. Nel merito, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente procedimento: a) i fatti contestati rappresentino un quid novi rispetto a quelli contestati in precedenti procedimenti disciplinari svoltisi dinnanzi agli Organi di giustizia sportiva a seguito dell’attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona e assumano una ulteriore e autonoma connotazione illecita; b) dai nuovi comportamenti evidenziati dagli elementi probatori sopravvenuti scaturiscano autonome figure di illecito, non coperte da giudicato; c) le dichiarazioni rese da alcuni tesserati all’Autorità giudiziaria e alla Procura federale abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, pertanto, debbano essere considerate caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni con riferimento alle singole gare – da profili di credibilità e di attendibilità; d) emerga la partecipazione degli stessi soggetti ai tentativi di alterazione delle gare; e) spesso, come è risultato nelle vicende legate al sistema delle scommesse, l’attività dei tesserati si sia svolta all’insaputa delle Società di appartenenza anche grazie all’ausilio di soggetti non tesserati. Inoltre, la Commissione ritiene di dover ricordare come l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi del solo art. 23, comma 2, CGS non comporti una ammissione della responsabilità da parte dell’istante, né un accertamento della Commissione disciplinare in ordine alla fondatezza dei fatti contestati, limitandosi la Commissione ad accertare la correttezza della qualificazione dei fatti prospettati e la congruità della sanzione richiesta. L’ulteriore riduzione della sanzione anche in applicazione dell’art. 24, comma 1, CGS, invece, si applica, su richiesta della Procura federale, nei casi di “ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”, con la conseguenza che, in tal caso, le dichiarazioni rilasciate dall’istante acquisiscono rilievo probatorio. Per quanto attiene alla formazione della prova va rilevato che nel procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal CGS e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva. Al riguardo occorre richiamare il consolidato principio delle Sezioni unite della Corte di giustizia federale, secondo cui “in un procedimento di natura esclusivamente disciplinare, la cui autonomia è stata autorevolmente ribadita e che non può, all’evidenza, essere caratterizzato da una assoluta sovrapponibilità al processo penale, come talvolta si è portati a far credere, non solo perché esso non si conclude con la inflizione della più grave misura sanzionatoria prevista dall’ordinamento giuridico che è la privazione della libertà personale, bensì con la semplice inibizione a svolgere una determinata attività sportiva, ma anche per la determinante ragione che se processo penale e processo sportivo seguissero lo stesso identico canovaccio, non si comprenderebbe perché bisognerebbe sottoporre una persona due volte agli stessi identici passaggi, quando sarebbe sufficiente attendere l’esito del primo per adottare i conseguente provvedimenti disciplinari. È evidente, allora, che gli elementi per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una pregnanza tale da superare ogni possibile prova di resistenza, concetto plasticamente espresso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre espungere o allontanare temporaneamente, dalla partecipazione ad attività sportive, anche se svolte in forma professionale, potrebbe anche richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio, tenuto anche conto che una associazione sportiva di natura essenzialmente privatistica per difendersi da attività ed elementi inquinanti non dispone dei mezzi coercitivi e di convinzione propri dell’apparato statuale” (così, testualmente, CGF, S.U., 21.08.2012, in C.U. n.037/CGF). Evidenziato che la decisione da adottare nel caso in esame riflette – come nel processo penale – una verità processuale e non storica, occorre tenere conto che il procedimento disciplinare si deve svolgere in un quadro costituito da specifiche regole, la cui funzione è anche quella di garantire tutti gli iscritti alla Federazione che la loro partecipazione è ben tutelata, perché al riparo da valutazioni non rigorosamente riscontrabili sulla base di specifici postulati giuridici: diversamente opinando, infatti, qualunque accusa potrebbe originare un procedimento disciplinare e una condanna. In particolare, per quanto concerne la chiamata in correità, va sottolineato come, affinché essa possa assurgere al rango di prova, sia necessaria l’esistenza “anche di riscontri estrinseci, è cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto” (così, CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF). Nel segno di questo consolidato principio, nella decisione richiamata è stato precisato che “i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte”. Alla scrupolosa osservanza di questi principi, perché pienamente condivisi, intende attenersi nel caso di specie la Commissione che, peraltro, non può non tener conto pure di quanto affermato, in decisioni che indirettamente interessano alcuni degli attuali deferiti, sia dalla Corte di giustizia federale (C.U. 34/2012-2013 del 20.6.2012; 37/2012-2013 del 21.8.2012), sia dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (tra gli altri, lodi 19.11.2012 Fontana/Figc; 18.2.2013 Alberti/Figc; 23.4.2013 Ventola/Figc; 13.6.2013 Cassano/Figc). È opportuno ricordare, infine, che la Commissione è chiamata a giudicare i comportamenti oggetto del deferimento esclusivamente sulla base delle prove che sono state prodotte dalla Procura federale e dalle parti nel presente procedimento. Di conseguenza, le valutazioni della Commissione sono formulate allo stato degli atti, in presenza di un procedimento penale non ancora definito e tuttora in itinere, sicché non è escluso che le risultanze attuali possano essere superate da acquisizioni future. 5.2. Le violazioni contestate Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, e che altri hanno effettuato scommesse, in violazione dell’art. 6 CGS. In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, tenuto conto che questa Commissione ha sottoposto a un doveroso quanto attento vaglio le dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine di valutarne la coerenza, la logicità, l’assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci), nonché per verificare la sussistenza di riscontri estrinseci. Di seguito vengono esaminati i comportamenti dei deferiti in relazione alle singole gare oggetto del deferimento. A) GARA LAZIO-GENOA del 14.5.2011 – s.s. 2010-2011 Secondo la prospettazione della Procura federale, la contestazione dell’illecito trova fondamento principalmente nelle dichiarazioni rese, in tempi diversi e ad Autorità diverse (al GIP di Cremona in data 22.12.2011, al PM di Cremona in data 27.12.2011, 12.3.2012, 4.2.2013, 18.3.2013, alla Procura federale in data 13.4.2012) da GERVASONI. Quest’ultimo è stato protagonista diretto e ha assistito di persona ai contatti avvenuti la notte prima della gara tra ZAMPERINI e CASSANO, attraverso telefonate, vari sms e un collegamento via Skype. In particolare, GERVASONI e CASSANO hanno favorito il contatto tra il gruppo c.d. degli “zingari” e ZAMPERINI, che era legato da un rapporto di amicizia con MAURI. A seguito di tale contatto, ZAMPERINI ha concordato di recarsi insieme a un esponente del gruppo c.d. degli “zingari” presso il centro sportivo di Formello dove si trovava la squadra della Lazio, al fine di alterare il risultato della gara. In sintesi, GERVASONI riferisce di aver appreso da un soggetto appartenente al gruppo c.d. degli “zingari” che lo svolgimento e il risultato del primo tempo della gara Lazio-Genoa del 14.5.2011 sarebbero stati alterati mediante un accordo illecito tra le due squadre cui avrebbero partecipato tra gli altri, per il tramite di ZAMPERINI, i deferiti MAURI e MILANETTO. Tali dichiarazioni, sempre secondo la Procura federale, risulterebbero sufficientemente riscontrate ai fini dell’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti. Compito della Commissione è di vagliare le dichiarazioni eteroaccusatorie di GERVASONI secondo i principi costantemente enunciati dagli Organi di giustizia sportiva e, da ultimo, espressamente richiamati nella decisione della Corte di giustizia federale del 27.8.2012 (C.U. n. 34//CGF), non potendo evidentemente assumere, rispetto all’illecito contestato, valenza dimostrativa autonoma paragonabile a quella delle altre prove dichiarative previste dall’ordinamento. Ebbene, ritiene la Commissione positivamente superato il primo vaglio imposto al giudicante dal protocollo metodologico enunciato nella richiamata decisione, quello cioè della credibilità del dichiarante. In tal senso depongono tutti gli indici esemplificati dalla giurisprudenza, relativi alla personalità del chiamante, alle condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato e ai rapporti con i soggetti chiamati in correità, che non evidenziano ragioni specifiche di inimicizia o rancore. Anche con riguardo alla genesi della collaborazione, per quanto evidentemente determinata anche dallo stato di detenzione all’epoca sofferto, va rilevato che GERVASONI, fin dall’interrogatorio di garanzia avanti il GIP di Cremona del 22.12.2011, ha riferito dell’alterazione della gara in esame, con la conseguenza che dette dichiarazioni non possono considerarsi unicamente frutto di una strumentale decisione del chiamante di coinvolgere terzi per “alleggerire” la propria posizione processuale. Ritiene altresì la Commissione che, nel caso di specie, possa dirsi superato anche il secondo vaglio imposto dal citato protocollo metodologico, relativo alla intrinseca consistenza delle dichiarazioni del GERVASONI. Rispetto all’illecito contestato, infatti, esse risultano precise, coerenti e costanti, nonché – per le ragioni appena evidenziate – spontanee. Sul punto, non colgono nel segno le deduzioni difensive, svolte dalla quasi totalità dei deferiti, atteso che la progressione dichiarativa del GERVASONI appare fisiologicamente spiegata dall’altrettanto progressiva attenzione che l’Autorità giudiziaria, prima, e la Procura federale, poi, hanno accordato alla vicenda della riferita “combine” della gara di cui trattasi nell’ambito della complessa vicenda processuale nella quale l’indagato si trovava coinvolto. Né vale obiettare, come pure hanno fatto le difese dei deferiti, la mera natura de relato della chiamata in correità operata da GERVASONI, non confermata dal soggetto dal quale avrebbe ricevuto le informazioni riferite all’Autorità giudiziaria (cfr. verbale di confronto del 18.3.2013 in atti). Anche a voler prescindere dal fatto che GERVASONI ha riferito pure circostanze apprese direttamente (come, ad esempio, è avvenuto per il colloquio tra CASSANO e ZAMPERINI in occasione del ritiro per la gara Livorno-Piacenza la sera del 13.5.2011), come noto le dichiarazioni de relato rese dall’incolpato del medesimo fatto e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione possono comunque essere utilizzate e costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza del deferito, a condizione che esse siano confortate da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, tali da consentire un collegamento diretto e obiettivo con i fatti contestati e con la persona accusata (cfr. per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 20.12.2011, n. 16939). Quanto sopra induce la Commissione a ritenere pienamente utilizzabili le dichiarazioni di GERVASONI, le quali, ovviamente, dovranno essere ulteriormente vagliate, con riguardo alle singole posizioni, al fine di verificare la sussistenza di riscontri esterni alle chiamate in correità dallo stesso operate; riscontri che - come rilevato - dovranno essere individualizzanti, cioè avere ad oggetto direttamente la persona dell’incolpato e possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (così, tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 10.12.2009, n. 3255). Dall’esame degli atti trasmessi con il deferimento può senz’altro ritenersi provato l’incontro avvenuto il giorno 14.5.2011 a poche ore dall’inizio della gara Lazio-Genoa tra MAURI e ZAMPERINI. Le dichiarazioni rese da GERVASONI sul punto (in data 27.12.2011 e 12.3.2012, 4.2.2013 al PM; in data 13.4.2012 alla Procura Federale) risultano confermate dagli stessi protagonisti di tale evento (cfr. verb. interrog. del 27.12.2011 e verb. udienza avanti questa Commissione in data 25.7.2013 per ZAMPERINI, verb. audiz. del 13.4.2012 per MAURI), nonché dalle risultanze degli accertamenti esperiti dalla Polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Cremona con riguardo all’utenza telefonica in uso a ZAMPERINI. Ritiene la Commissione provata anche la ragione di detto incontro per come riferita dal GERVASONI, da rinvenire nella volontà del gruppo dei c.d. “zingari” di prendere contatto con il calciatore MAURI attraverso l’amico di questi ZAMPERINI, al fine di proporre e ottenere l’alterazione dell’imminente gara sulla quale gli stessi avrebbero scommesso ingenti somme di denaro. Dagli atti, infatti, risultano plurimi contatti telefonici tra GERVASONI e ZAMPERINI la notte precedente l’incontro di Formello, nonché tra GERVASONI e gli esponenti del gruppo citato e tra uno di essi e lo stesso ZAMPERINI, anche successivamente all’incontro medesimo. Né del resto si spiegano altrimenti l’incontro tra ZAMPERINI e l’appartenente al citato gruppo, individuato in atti, e il fatto che il primo conduca il secondo, così come accertato dall’esame del tragitto delle rispettive schede telefoniche tracciato dalla Polizia giudiziaria di Cremona, presso il luogo del ritiro della Lazio. D’altra parte, per come risulta dagli atti, l’esponente del gruppo dei c.d. “zingari” si è recato a Roma proprio per incontrare ZAMPERINI e andare con questi a Formello, essendo ripartito il giorno stesso per Milano. A fronte delle circostanze appena citate, risulta non credibile la spiegazione fornita da MAURI e ZAMPERINI per i quali quest’ultimo si era recato presso il ritiro della Lazio esclusivamente per la consegna di biglietti per la gara in programma in serata. Infatti, ZAMPERINI non avrebbe avuto alcuna ragione di portare con sé l’appartenente al gruppo degli “zingari” se l’incontro in questione fosse stato preordinato unicamente alla consegna dei titoli per l’ingresso allo stadio. Ad avviso della Commissione, quanto sopra risulta sufficiente per ritenere riscontrato il portato dichiarativo di GERVASONI quanto alla responsabilità di ZAMPERINI, cui è contestato di aver preso contatti con MAURI per proporre l’alterazione del risultato del primo tempo della gara in esame. Non altrettanto, invece, può dirsi rispetto alla condotta di adesione all’illecito e all’alterazione del risultato contestata a MAURI, atteso che nulla in atti consente di ritenere che egli, dopo aver parlato con ZAMPERINI, si sia adoperato per realizzare quanto proposto. Non appaiono indici univoci in tal senso i contatti intervenuti tra MAURI e ZAMPERINI il giorno della gara, evidenziati nell’atto di deferimento. Essi infatti ben possono spiegarsi, come rilevato dalla difesa del deferito, con l’amicizia pluriennale tra i due e con la necessità dello ZAMPERINI di comunicare all’amico il suo arrivo a Formello (cfr. verb. interrog. 27.12.2011 di ZAMPERINI; audiz. del 13.4.2012 di MAURI). Né appaiono rilevanti, quali riscontri individualizzanti rispetto alla condotta contestata, i contatti telefonici tracciati in atti tra MAURI e AURELI, titolare di un’agenzia di scommesse, e tra quest’ultimo e ZAMPERINI. Anche tali contatti sono stati spiegati dal MAURI, fin dall’interrogatorio di garanzia all’Autorità giudiziaria di Cremona, con ragioni altrettanto plausibili, e cioè con la necessità di effettuare scommesse sull’incontro tennistico in programma in quegli stessi giorni (cfr. memoria difensiva, all. 6 e 8). Neppure il possesso da parte di MAURI di una scheda telefonica “coperta”, fornitagli dall’AURELI, appare dato di per sé dimostrativo dell’adesione all’illecito, specie ove si consideri che la stessa Procura federale ritiene che tale utenza fosse nella disponibilità del MAURI fin dalla fine del mese di aprile del 2011, epoca di molto anteriore alla fase preparativa dell’illecito, collocata invece il giorno precedente la gara in esame. Del resto lo stesso GERVASONI, nell’audizione avanti la Procura federale del 13.4.2012, riferisce di aver appreso via SMS da ZAMPERINI che questi fosse dubbioso sul raggiungimento dell’accordo illecito dopo l’incontro di Formello. In conclusione, la Commissione ritiene non sufficientemente provata la responsabilità di MAURI in ordine all’adesione e alla partecipazione attiva all’illecito contestato, non essendo emerso, in base al materiale probatorio acquisito, alcun elemento, nemmeno di carattere indiziario, in ordine al compimento da parte di MAURI, nei confronti di compagni di squadra neppure individuati, di atti rientranti nella previsione dell’art. 7, comma 1, CGS, in quanto diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Lazio-Genoa del 14.5.2011. Risulta dimostrata, tuttavia, la conoscenza da parte del MAURI dei fatti illeciti programmati dagli altri soggetti coinvolti, ragione – come sottolineato – dell’incontro avvenuto a Formello e pacificamente provato. La relativa condotta, dunque, va derubricata nella meno grave ipotesi di cui all’art. 7, comma 7, CGS e per tale titolo va affermata la responsabilità del deferito, cui consegue quella della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. Per contro, non trova sufficiente riscontro quanto riferito da GERVASONI in merito all’incontro che sarebbe avvenuto immediatamente dopo la visita a Formello tra ZAMPERINI, l’appartenente al gruppo degli ”zingari” e MILANETTO (cfr. verb. interrog. 27.12.2011 e 12.3.2012; verb. audiz. 13.4.2012 di GERVASONI) e, in definitiva, alla partecipazione di quest’ultimo al riferito illecito. Il dato tecnico dell’“aggancio” da parte dei telefoni di ZAMPERINI e del suo accompagnatore di una cella telefonica sita in prossimità dell’hotel Duke, dove alloggiavano tutti i calciatori del Genoa, per quanto certamente oggettivo e certo, non è tuttavia individualizzante rispetto alla posizione del deferito e, dunque, è inidoneo a collegarlo al fatto per cui si procede in assenza di qualsivoglia contatto, foss’anche solo per preallertare dell’imminente arrivo, tra MILANETTO e ZAMPERINI o gli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Va rilevato, peraltro, che con la memoria difensiva in atti il deferito ha opposto alla ricostruzione operata dal chiamante prove testimoniali che escludono che MILANETTO abbia avuto contatti con soggetti non appartenenti al Genoa in epoca prossima alla gara di cui trattasi. In assenza di ulteriori elementi, pertanto, l’aggancio della cella telefonica in questione resta un dato neutro e non dimostrativo della condotta di adesione all’accordo illecito, tantomeno di una successiva attività di coinvolgimento dei propri compagni di squadra. Infine, resta da rilevare l’inconferenza, rispetto alla condotta contestata, della presenza del deferito all’Hotel Unatoq di Milano nei giorni successivi la gara “incriminata”, atteso che le ragioni di tale presenza e le tempistiche della stessa sono state ampiamente chiarite dal MILANETTO negli atti acquisiti dal procedimento penale (cfr. verbale di audizione del 12.4.2012; verb. interrog. 30.5.2012). Né, peraltro, tale circostanza appare in sé dimostrativa di una eventuale attività illecita posta in essere in precedenza dal deferito. Ne deriva che MILANETTO va prosciolto dall’addebito contestato. Infine, non trova riscontro negli atti trasmessi con il deferimento l’ulteriore contestazione elevata a carico di MAURI e ZAMPERINI ai sensi degli artt. 1, comma 1 e 6, comma 1, CGS. Sul punto non solo le dichiarazioni di GERVASONI (cfr. verb. interrog. 12.3.2012) appaiono generiche, ma la circostanza dell’effettuazione di scommesse sulla gara Lazio- Genoa del 14.5.2011 per il tramite dell’AURELI risulta smentita dai tabulati delle giocate effettuate presso l’agenzia gestita da quest’ultimo, dai quali risulta che l’unica scommessa vincente venne effettuata ben prima dell’incontro di Formello (cfr. all. 6 e 8 memoria difesa MAURI). I deferiti MAURI e ZAMPERINI, dunque, vanno prosciolti dall’addebito. Da ultimo, per quanto attiene a CASSANO, risulta provato che, antecedentemente la gara, egli ha favorito il contatto tra il gruppo c.d. degli “zingari” e ZAMPERINI. Si tratta di un comportamento che certamente risulta in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 CGS e che, come tale, va sanzionato. Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e/o 24 CGS. B) GARA LECCE - LAZIO del 22.05.2011 - s.s. 2010-2011 Le contestazioni riferite alla gara in esame coinvolgono più tesserati: BENASSI, CASSANO, FERRARIO, GERVASONI, MAURI, ZAMPERINI e ROSATI. Anche per questa gara, l’illecito contestato trova fondamento principalmente nelle dichiarazioni rese, in tempi diversi e ad Autorità diverse (al GIP di Cremona in data 22.12.2011, al PM di Cremona in data 27.12.2011, 12.3.2012, 4.2.2013, alla Procura Federale in data 13.4.2012), da GERVASONI. In sintesi, egli riferisce di aver appreso da un esponente del gruppo c.d. degli “zingari” che lo svolgimento e il risultato della gara Lecce-Lazio del 22.5.2011 sarebbero stati alterati mediante un accordo illecito tra le due squadre cui avrebbero partecipato, tra gli altri, per il tramite di ZAMPERINI (dal medesimo dichiarante precedentemente presentato allo stesso esponente del gruppo c.d. degli “zingari”), MAURI e “sei o sette giocatori del Lecce” tra cui BENASSI (inizialmente indicato come BENUSSI) e ROSATI. Sulla valenza delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Gervasoni la Commissione non può che richiamare quanto già affermato nella parte introduttiva della presente decisione e in quella relativa alla gara Lazio-Genoa del 14.5.2011. Alla luce di tale orientamento, anche con riferimento alla gara in esame occorre vagliare le dichiarazioni di GERVASONI con riguardo alle singole posizioni, al fine di verificare la sussistenza di riscontri individualizzanti esterni alle chiamate in correità dallo stesso operate (Cass. pen., Sez. III, n. 3255/2009, cit.), anche nella ipotesi di dichiarazioni de relato non confermate dal soggetto indicato come fonte delle informazioni (Cass. pen., Sez. VI, n. 16939/2011, cit.). Allo stato degli atti, la Commissione ritiene che, nel caso di specie, l’illecito sia stato effettivamente consumato nei termini e dai soggetti di seguito specificati. ZAMPERINI, messo in contatto con l’esponente del gruppo c.d. degli “zingari” da GERVASONI (v. interrogatorio ZAMPERINI PM 27.12.2012), gli riferisce che intende recarsi a Lecce per incontrare degli amici, se pure non per motivi di calcio; invitato dall’esponente del gruppo c.d. degli “zingari” ad avvicinare calciatori amici di serie A da coinvolgere nel giro delle scommesse, non vi si sottrae e prende contatti con FERRARIO. La circostanza è confermata dallo stesso ZAMPERINI al PM di Cremona (interrogatorio del 27.12.2012), nonché dal calciatore del Lecce FERRARIO a tal fine contattato e incontrato. All’arrivo a Lecce di ZAMPERINI segue quello dell’esponente del gruppo c.d. degli “zingari”, che gli aveva già manifestato l’interesse alla gara Lecce-Lazio del 22.5.2011; ZAMPERINI gli prenota la camera in albergo. FERRARIO, però, informato dell’interesse del “gruppo” alla gara, rifiuta di incontrare l’esponente del gruppo c.d. degli “zingari”. L’incontro del 20.5.2011 presso l’Hotel Tiziano tra FERRARIO e ZAMPERINI è ammesso dagli interessati; è altresì certo che nel corso di esso il secondo abbia riferito al primo “degli amici che volevano mettere soldi sulla gara” (v. audizione FERRARIO 22.3.2012). L’esistenza di quanto sopra è già sufficiente all’affermazione di responsabilità di ZAMPERINI in ordine ai fatti ascritti con riferimento alla gara in questione. Si consideri tra l’altro che: - la gara era stata indicata come “sospetta” dal bookmaker austriaco Skysport 365 GMBH in sede di esposto/denuncia presentata il 14.6.2011 presso la Squadra Mobile di Cremona e da questa trasmessa alla Procura della Repubblica; - GERVASONI riferisce di un investimento di 400.000/00 euro da parte del gruppo c.d. degli “zingari” finalizzato alla corruzione di calciatori di entrambe le squadre; - la rogatoria ungherese e le intercettazioni delle utenze in uso a ZOLTAN KENESEI e agli emissari SCHULTZ LASZLO e BORGULYA ISTVAN/GABOR, diretti a Lecce e alloggiati presso l’Hotel Garden Inn, ove gli era stata prenotata la camera da HILIEVSKI, confermano l’interesse degli “slavi” alla gara e il relativo cospicuo investimento destinato alla corruzione. Si deve concludere, pertanto, per l’affermazione della responsabilità dello ZAMPERINI per i fatti al medesimo ascritti riferiti all’alterazione della gara. Allo stato degli atti, invece, manca un qualunque riscontro esterno alla presunta e successiva attività del FERRARIO volta al coinvolgimento dei propri compagni alla consumazione dell’illecito. In proposito, si consideri che: - in quanto ultima gara di campionato, con il Lecce già salvo, i calciatori non sono andati in ritiro; - i calciatori del Lecce sono stati convocati presso l’Hotel Tiziano solo per il pranzo pregara; - FERRARIO ha incontrato ZAMPERINI presso l’Hotel Tiziano due giorni prima della gara; - FERRARIO, reduce da un infortunio, sapeva già di non giocare la gara del 22.5.2011 e, in quanto nemmeno convocato, non avrebbe avuto modo di incontrare i compagni prima della gara, effettivamente incontrati solo nel post-gara, in occasione dei festeggiamenti per la conseguita salvezza. FERRARIO, però, era a conoscenza del motivo dell’interessamento da parte di terzi alla gara, dal momento che – come già rilevato – ZAMPERINI gli ”disse che c’erano degli amici che volevano mettere dei soldi sulla gara” (v. audizione 22.3.2012). Allo stato attuale, peraltro, non risultano neppure elementi di carattere indiziario che dimostrino il compimento da parte di FERRARIO, nei confronti di compagni di squadra, di atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato della gara Lecce-Lazio del 22.5.2011. La condotta ascritta a FERRARIO, pertanto, va derubricata nella meno grave ipotesi di omessa denuncia prevista dall’art. 7, comma 7, CGS e a tale titolo sanzionata. Quanto ritenuto per FERRARIO vale anche per ROSATI e BENASSI per i quali, peraltro, in mancanza di un qualunque contatto, non può ritenersi violato nemmeno l’obbligo della denuncia. Nessuno dei soggetti coinvolti, infatti, ad esclusione di GERVASONI, peraltro smentito dallo stesso esponente del gruppo c.d. degli “zingari”, assunto quale fonte informativa, coinvolge i due tesserati. In base ai principi generali enunciati nella parte introduttiva le mere affermazioni di GERVASONI, in mancanza di qualsivoglia riscontro esterno, non sono idonee a costituire prova del compimento dell’illecito da parte degli incolpati. Tale rilievo è determinante anche a voler tacere delle contraddizioni e delle incertezze in cui è incorso GERVASONI, con l’’iniziale indicazione di Benussi in luogo di BENASSI (interrogatorio GERVASONI PM 27.11.2011), e con la confusione sul portiere espulso e su quello subentrato (“confermo i nomi che ho già indicato del Lecce, cioè i due portieri ROSATI e BENASSI. Ricordo che il primo fu espulso e subentrò il secondo, ma non so se sia una cosa voluta”, interrogatorio GERVASONI PM 12.3.2012). In ogni caso, ciò che essenzialmente rileva ai fini della esclusione della loro responsabilità è l’assoluta mancanza di un benché minimo riscontro esterno. I calciatori del Lecce CORVIA e VIVES, sentiti dalla Procura federale, il primo il 19.4.2012 e il secondo il 26.4.2012, da un lato, hanno escluso di avere visto ZAMPERINI e/o persone estranee avvicinare tesserati del Lecce presso l’Hotel Tiziano nel giorno della gara; dall’altro, hanno riferito di non avere notato nulla di anomalo nello svolgimento della gara. Mancano, ancora, riscontri positivi in ordine ai soggetti con cui gli incolpati sarebbero entrati in contatto e sulle modalità di partecipazione agli utili dell’illecito. Né a diversa conclusione, questa volta con riferimento al solo BENASSI, è possibile giungere dall’esame delle cronache e dei commenti alla gara o dalla visione della stessa, i quali, in verità, in considerazione del numero degli episodi non finalizzati a rete che lo hanno riguardato, non consentono di ritenere con ragionevole certezza che il suo coinvolgimento nell’illecito possa essere desunto dall’intervento effettuato in uscita su un attaccante avversario, al quale sono conseguiti la concessione di un calcio di rigore e l’espulsione del portiere. Si tratta, a tutta evidenza, di un episodio suscettibile di non univoche interpretazioni di natura tecnica e agonistica. Quanto alla posizione del MAURI, valgono le stesse considerazioni svolte con riferimento alla gara Lazio-Genoa della settimana precedente. I rapporti tra il suddetto e ZAMPERINI sono di certo risalenti nel tempo. Anche in occasione della gara in epigrafe ZAMPERINI gli si è rivolto per ottenere i biglietti d’ingresso allo stadio. I due si sono poi incontrati nella hall dell’albergo presso cui la Lazio era in ritiro la domenica pomeriggio prima della gara. La circostanza non consente di ritenere che, dopo la consegna dei biglietti a ZAMPERINI, particolare noto anche a BROCCHI (audizione 13.4.2012), MAURI si sia poi attivato presso i propri compagni ai fini dell’alterazione della gara. Sicché, per lo meno allo stato degli atti, in mancanza di riscontri positivi sulle presunte violazioni contestate a MAURI con riferimento alla gara in epigrafe, deve dichiararsene il proscioglimento. Anche per la gara in questione, infine, manca la prova che ZAMPERINI abbia violato il divieto di effettuare scommesse per il tramite dell’amico “A”. Conseguentemente, con riferimento alla contestata violazione degli artt. 1, comma 1 e 6 del CGS, deve dichiararsene il proscioglimento. Quanto al comportamento del deferito CASSANO valgono le considerazioni già espresse in precedenza con riferimento alla gara Lazio-Genoa. Pertanto, va sanzionata la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 CGS. Alla affermazione di responsabilità del deferito FERRARIO Stefano consegue la responsabilità della Soc. di appartenenza U.S. LECCE Spa ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e/o 24 CGS. 6) La tipologia delle sanzioni applicabili Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati: a) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia), poiché i fatti risalgono a epoca antecedente alla modifica del CGS introdotta con C.U. n. 177/A del 9.6.2011, si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni di cui all’art. 19 , comma 1, CGS. Tuttavia la Commissione ritiene che la sanzione base debba essere equiparata ai mesi 6 previsti come minimo edittale nel nuovo testo dell’articolo 7; Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle Società: a) in generale, in caso di responsabilità oggettiva per i comportamenti di chi le rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, CGS; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. dell’art. 18, comma 1, CGS, in quanto l’introduzione del comma 8 (contenente la previsione della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore a euro 30.000,00) è avvenuta – come ricordato – in un momento successivo a quello dei fatti contestati. Con riferimento al principio della responsabilità delle Società, peraltro, la Commissione ritiene opportuno ribadire che le Società possono essere chiamate a rispondere a titolo diretto presunto e oggettivo. Le Società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone a esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della Società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Su quest’ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della Società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le Società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa Società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra Società e tesserato, e in cui, anzi, la Società stessa, oltre a non conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. Giova ricordare, peraltro, che quest’ultimo orientamento è stato affermato espressamente in varie decisioni sia della Commissione, sia della Corte di giustizia federale confermato dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 7) La determinazione delle sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico. In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, tra l’altro, assumano specifico rilievo: - quanto a CASSANO: la violazione dell’art. 1 CGS, così derubricata l’originaria incolpazione; - quanto a FERRARIO: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Lecce-Lazio del 21.05.2011, così derubricata l’originaria incolpazione; - quanto a MAURI: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Lazio- Genoa del 14.05.2011, così derubricata l’originaria incolpazione; - quanto a ZAMPERINI: la partecipazione agli illeciti sportivi relativi alle gare Lazio-Genoa del 14.05.2011 e Lecce-Lazio del 21.05.2011, considerate, da una parte, le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti, e, dall’altra, la continuazione con violazioni precedentemente sanzionate; - quanto alla soc. LECCE: la responsabilità oggettiva per la violazione dell’obbligo di denuncia commessa in relazione alla gara Lecce-Lazio del 21.05.2011 dal tesserato Ferrario; - quanto alla soc. LAZIO la responsabilità oggettiva per la violazione dell’obbligo di denuncia commessa in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011 dal tesserato Mauri, considerata l’attenuante dell’idonea attività di prevenzione attuata dalla Società, puntualmente documentata. Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi espressamente previsti dalla normativa. 8) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione: A) proscioglie dagli addebiti contestati: - BENASSI Massimiliano; - MILANETTO Omar; - MAURI Stefano, limitatamente alle contestazioni di cui all’art. 1, comma 1, e 6, comma 1, CGS di cui ai capi 2 e 6 del deferimento, nonché dalla contestazione di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 5 di cui al capo 5 del deferimento; - ROSATI Antonio; - ZAMPERINI Alessandro, limitatamente alle contestazioni di cui all’art. 1, comma 1, e 6, comma 1, CGS di cui ai capi 2 e 6 del deferimento; - la Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa; B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - GERVASONI Carlo, ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, squalifica per mesi 2 (due); C) infligge le seguenti sanzioni: - CASSANO Mario: squalifica per 4 (quattro) mesi; - FERRARIO Stefano: previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 5 del deferimento nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 7, CGS, squalifica per 6 (sei) mesi; - MAURI Stefano: previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 1 del deferimento nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 7, CGS, squalifica per 6 (sei) mesi; - ZAMPERINI Alessandro: squalifica per 2 (anni) anni; - Società U.S. LECCE Spa: ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila); - Società S.S. LAZIO Spa: ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila).
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