F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 05 Settembre 2013 (305) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALBERTO CAMPORESI (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Sporting Valbidente), DI GIANLUCA BURATTI (Allenatore), DI ALBERTO BERGOSSI (Agente Calciatori) E DELLE SOCIETA’ ASD SPORTING VALBIDENTE, SAN MARINO CALCIO,ASD SAVIGNANESE E SPAL 1907 SPA ▪ (nota N°. 6436/1129 pf11-12/SP/gb del 12.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 05 Settembre 2013 (305) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALBERTO CAMPORESI (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Sporting Valbidente), DI GIANLUCA BURATTI (Allenatore), DI ALBERTO BERGOSSI (Agente Calciatori) E DELLE SOCIETA’ ASD SPORTING VALBIDENTE, SAN MARINO CALCIO,ASD SAVIGNANESE E SPAL 1907 SPA ▪ (nota N°. 6436/1129 pf11-12/SP/gb del 12.4.2013). Il procedimento proviene da rinvio disposto dalla Commissione, su richiesta della Procura Federale, nella riunione del 29 maggio 2013, nella quale tra l’altro i tesserati Federico Tartagni e Claudio Chiti hanno patteggiato ai sensi dell’art.23 del C.G.S, la sanzione pubblicata su C.U. n. 94/CDN del 29 maggio 2013. La Procura Federale della F.I.G.C., con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione: - Alberto Camporesi, per rispondere della violazione dell’ art.1,comma 1 CGS, in relazione all’art.36 del Reg. Settore Giovanile e Scolastico e al C.U. n.1 s.s.2011-2012 del S.G.S., per avere, in concorso con la Associazione “Saranno Calciatori”, organismo non affiliato alla Figc, organizzato provini/raduni non autorizzati dal C.R. Emilia Romagna, consentendo la partecipazione ai medesimi di giovani calciatori tesserati per la propria società; - Gianluca Buratti, per rispondere della violazione dell’ art.1,comma 1 CGS, in relazione all’art.36 del Reg. Settore Giovanile e Scolastico e al C.U. n.1 s.s.2011-2012 del S.G.S., per avere, in concorso con la Associazione “Saranno Calciatori”, organismo non affiliato alla Figc, organizzato provini/raduni non autorizzati dal C.R. Emilia Romagna, consentendo la partecipazione ai medesimi di giovani calciatori tesserati per la propria società; - Alberto Bergossi, per rispondere della violazione dell’ art.1,comma 1 CGS, in relazione all’art.36 del Reg. Settore Giovanile e Scolastico, all’art.19, comma 3 del Reg. Agenti Calciatori in vigore all’epoca dei fatti e al C.U. n.1 s.s.2011-2012 del S.G.S., per avere, in concorso con la Associazione “Saranno Calciatori”, organismo non affiliato alla Figc, autorizzato l’utilizzo delle proprie disponibilità professionali nell’ambito di provini/raduni non autorizzati dal C.R. Emilia Romagna, presenziando ai medesimi e manifestando ai giovani calciatori il convincimento di un loro interessamento diretto per il trasferimento in società professionistiche; A titolo di responsabilità oggettiva, ex articolo 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati, la Procura ha deferito anche le Società citate in epigrafe. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Alberto Camporesi, Gianluca Buratti e la Società ASD Sporting Valbidente, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Alberto Camporesi, Gianluca Buratti e la Società ASD Sporting Valbidente, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Alberto Camporesi, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Gianluca Buratti, sanzione della squalifica di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); pena base per il Sig. Alberto Bergossi, sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due), oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a sanzione della sospensione della licenza per giorni 40 (quaranta), oltre all’ammenda di € 6.600,00 (€ seimilaseicento/00); pena base per la Società ASD Sporting Valbidente, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) ciascuno, nei confronti delle Società San Marino Calcio Srl, ASD Savignanese e Spal 1907 Spa. Nessuno é comparso per le Società deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per le violazioni commesse risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili le Società deferite a titolo di responsabilità oggettiva. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Alberto Camporesi: l'inibizione di mesi 6 (sei); - Gianluca Buratti: la squalifica di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); - Alberto Bergossi: la sospensione della licenza per giorni 40 (quaranta) oltre all’ammenda di € 6.600,00 (€ seimilaseicento/00). - Società ASD Sporting Valbidente: l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Infligge altresì la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) ciascuno, a carico delle Società San Marino Calcio Srl, ASD Savignanese e Spal 1907 Spa
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