F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 05 Settembre 2013 (329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO VIOLA (Presidente della Soc. F.C. Atletico Montichiari Srl) E DELLA SOCIETA’ FC ATLETICO MONTICHIARI SRL ▪ (nota N°. 6789/752 pf12-13/SS/mg del 24.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 05 Settembre 2013
(329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO VIOLA (Presidente della Soc. F.C. Atletico Montichiari Srl) E DELLA SOCIETA’ FC ATLETICO MONTICHIARI SRL ▪ (nota N°. 6789/752 pf12-13/SS/mg del 24.4.2013).
La Procura federale della F.I.G.C., con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente della Società FC Atletico Montichiari Srl, all’epoca dei fatti AC Carpenedolo Srl, Signor Maurizio Viola per rispondere della violazione dell’ art.1,comma 1 CGS, in relazione all’art.38, comma 1 N.O.I.F. per avere consentito nella s.s.2011/2012 lo svolgimento dell’attività di allenatore a un soggetto non tesserato; a titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società citata. All’inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Maurizio Viola, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società FC Atletico Montichiari Srl, sanzione della ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.333,34 (€ duemilatrecentotrentatre/34)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- Maurizio Viola: l'inibizione di mesi 2 (due);
- Società FC Atletico Montichiari Srl: ammenda di € 2.333,34 (€ duemilatrecentotrentatre/34).
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