F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. CORSI FABRIZIO SEGUITO GARA EMPOLI/CROTONE DEL 6.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 94 del 9.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. CORSI FABRIZIO SEGUITO GARA EMPOLI/CROTONE DEL 6.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 94 del 9.4.2013)
Con reclamo ritualmente proposto la Società Empoli F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 94 del 9.4.2013) con la quale, seguito gara Empoli/Crotone del 6.4.2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al Sig. Corsi Fabrizio, Presidente della reclamante, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito Federale a tutto il 30 Giugno 2013 “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendo loro espressioni ingiuriose, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un dirigente della Società avversaria, infrazione rilevata anche dal Collaboratore della Procura Federale”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito: 1) l'insussistenza del carattere ingiurioso delle frasi pronunciate dal Presidente Corsi nei confronti degli Ufficiali di gara; 2) l'insussistenza del carattere ingiurioso delle frasi pronunciate dal Presidente Corsi nei confronti del Dirigente del Crotone, della Società e di detta Città; 3) l'eccessiva onerosità della sanzione irrogata. Ha concluso richiedendo, in via istruttoria, chiarimenti agli Ufficiali di gara; in via principale, nel merito, la riduzione del periodo di inibizione irrogata al Sig. Corsi Fabrizio, limitandola al presofferto; in subordine, ridurre il periodo di inibizione irrogata al Presidente. Alla seduta del 3.5.2013, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Rileva, preliminarmente, questa Corte che le condotte sanzionate si sono verificate, così come refertate dall'arbitro, al rientro negli spogliatoi tra il 1° ed il 2° tempo e non “al termine della gara”. Ciò premesso, osserva, relativamente alle proteste pronunciate dal Presidente Corsi nei confronti del Direttore di gara e non degli Ufficiali di gara, considerate dal Giudice Sportivo come ingiuriose, devono, invece, a parere di questa Corte, essere ritenute come irrispettose e/o irriguardose, come del resto è stato considerato in occasione di numerosi precedenti disciplinari in fattispecie analoghe (v. ex multis, caso Mazzarri – Com. Uff. n. 055/CGF 2012/2013). In particolare l'espressione pronunciata dal Corsi individua un giudizio negativo, manifestato sicuramente in maniera eccessiva, ma non una condotta integrante ingiuria nei confronti dell'Arbitro il quale ha refertato che il Presidente aveva protestato in maniera animata “seppur non usando termini offensivi”. Analoga valutazione va riservata alle parole indirizzate dal Presidente Corsi, al rientro negli spogliatoi tra il 1° ed il 2° tempo, al Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Crotone, pure esse di contenuto non ingiurioso ma, di certo, irrispettoso e/o irriguardoso e che questa Corte ritiene siano state valutate in misura eccessiva quanto alla sanzione irrogata in prime cure. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze), riducendo la sanzione inflitta all’inibizione fino a tutto il 15.5.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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