F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUDEL ALESSANDRO SEGUITO GARA VERONA/BRESCIA DEL 22.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUDEL ALESSANDRO SEGUITO GARA VERONA/BRESCIA DEL 22.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Verona/Brescia, disputato in data 22 aprile 2013 e valevole per il campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Alessandro Budel la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, essendo già diffidato (dodicesima sanzione), nonché per aver, “al 35° del secondo tempo, colpito con una violenta manata al volto un avversario”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Calcio Brescia S.p.A., la quale sostiene che la condotta del Sig. Budel sarebbe stata totalmente istintiva, in quanto tenuta nell’ambito di un’azione e di un movimento di gioco convulsi, priva di un intento lesivo ai danni dell’avversario colpito. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 3 maggio 2013, è presente, per la Società, l’Avv. Ghirardi, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, precisa come la condotta posta in essere dal Sig. Budel debba senz’altro essere considerata volontaria e violenta, con la conseguenza che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 19, comma IV, lett. “b” C.G.S, la sanzione erogata dal Giudice Sportivo deve essere ritenuta congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dal Calcio Brescia S.p.A. di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it