F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.S. TICINIA ROBECCHETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTANESE/TICINIA ROBECCHETTO DEL 7.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso la Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 2.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.S. TICINIA ROBECCHETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTANESE/TICINIA ROBECCHETTO DEL 7.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso la Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 2.5.2013) Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Legano – Comitato Regionale Lombardia - con Com. Uff. n. 42 del 18.4.2013, in esito al ricorso interposto dalla società A.S. Ticinia Robecchetto la quale in relazione alla gara del 7.4.2013 disputata contro la consorella Castanese, chiedeva la vittoria a tavolino per 0-3 in quanto a suo dire, l’avversaria avrebbe schierato tra le sue fila, il calciatore B.C., in posizione irregolare poichè espulso nella gara precedente disputata dalla Castanese il 27.3.2013, respingeva il ricorso omologando il risultato del campo. Argomentava il primo Giudice “Rilevato che, dal Com. Uff. n. 41 dell’11.4.2013 il calciatore B.C. risulta non espulso dal campo e quindi la squalifica deve essere scontata a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Com. uff. (art. 17, comma 2 e 11 C.G.S.) il reclamo risulta infondato…” Il Club ticinese con motivato ricorso, impugnava la decisione di primo grado ed osservava come il Giudice avrebbe errato nell’applicazione delle norme di riferimento; secondo la tesi dell’appellante, infatti, poiché il calciatore Ballace Cristian risultava esser stato doppiamente ammonito nel corso della gara Castanese/Arconatese del 37.3.2013 - circostanza segnalata dall’Arbitro nel proprio referto - allegato all’appello - e per tale ragione espulso, per effetto dell’applicazione della norma di cui all’art. 45, comma 2, C.G.S., (“ il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per 1 giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo….”) il B.C. non sarebbe dovuto scendere in campo nella gara contro la Robecchetto Ticinia. Di qui la richiesta di ottenere la vittoria per 0-3 della gara per l’irregolare posizione del Ballace Cristian. La Commissione Disciplinare valutato l’appello ed i documenti di causa, rilevava:”Dal rapporto arbitrale della gara Castanese/Arconatese del 27.3.2013 emerge con tutta chiarezza che il calc. B.C. sia stato espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione, con il conseguente obbligo di scontare la giornata di squalifica durante la gara successiva, indipendentemente dalla pubblicazione della squalifica su Com. Uff. Ed infatti la circostanza che la delibera del Giudice Sportivo oggi impugnata sia stata pubblicata solo sul Com. Uff. n.42 del 18.4.2013 non rileva ai fini della squalifica per la giornata successiva la gara del 27.3.2013. Di talchè il giocatore Ballace Cristian non sarebbe dovuto essere stato impiegato per la gara del 7.4.2013 per effetto dell’automatismo. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene di dover confermare la delibera del giudice di Prime cure. tanto premesso e ritenuto, rigetta il ricorso e conferma la delibera del GS….”(Cfr Com. Uff. n. 43 del 24.4.2013) Successivamente la medesima Commissione Disciplinare in rettifica del precedente Comunicato, (cfr Com. Uff. n. 44 del 2.5.2013) rivisitava la statuizione assunta nei seguenti termini: “ La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva. L’arbitro sentito a chiarimenti ha confermato che il calciatore Ballace Cristian è stato raggiunto dal secondo provvedimento di ammonizione al termine della gara. Chiarita la circostanza per la quale il Ballace non risulta essere stato espulso durante la partita, è pacifico che al caso in esame non si applica l’automatismo previsto dal C.G.S., per il quale un calciatore colpito da un provvedimento di espulsione durate la partita deve scontare la giornata di squalifica nella gara immediatamente successiva senza quindi attendere la pubblicazione del Com. Uff.. Alla luce di quanto emerso il calciatore Ballace Crsitian ha pertanto legittimamente preso parte alla gara del 7.4.2013 in attesa della pubblicazione sul Com. Uff. della sanzione comminata dal G.S. Provinciale – pubblicata in data 18.4.2013. Per tale ragione la decisione del G.S. merita quindi di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto rigetta il ricorso presentato…” Successivamente la medesima Commissione Disciplinare in rettifica del precedente Comunicato, (cfr Com. Uff. n. 45 del 9.5.2013), modificata la premessa in fatto “ La società A.S. Ticinia Robecchetto ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha omologato il risultato del campo nella gara contro la Soc. CAstanese del 7.4.2013…….” conferma la motivazione in diritto di cui al Com. Uff. n. 44 citato, rigettando il proposto appello. Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. In proposito la Corte di Giustizia Federale rammenta che - nel sistema della giustizia sportiva - il ricorso per revocazione rappresenta uno strumento eccezionale per rimediare alla scoperta di fatti di rilevanza decisiva, emersi successivamente alla pronuncia della decisione. Nel presente caso, invece, non viene allegato alcun “errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” idoneo a legittimare il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S.. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva. Essendo pertanto la questione oggetto del presente giudizio già stata esaminata, il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile. Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato. A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall’A.S. Ticinia di Robecchetto di Robecchetto con Induno (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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