F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 13 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MARGIOTTA VINCENZO SEGUITO GARA DI PLAY OUT, AGROPOLI/SAMBIASE DEL 26.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 172 del 27 maggio 2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 13 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MARGIOTTA VINCENZO SEGUITO GARA DI PLAY OUT, AGROPOLI/SAMBIASE DEL 26.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 172 del 27 maggio 2013) La U.S. Agropoli ha proposto formale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il dipartimento interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 172 del 27 maggio 2013 con la quale è stata inflitta la sanzione di 8 giornate di squalifica al calciatore Margiotta Vincenzo a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Agropoli/Sambiese del 26 maggio 2013 valevole per la fase Play-Out del Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D). Il Giudice Sportivo, con il provvedimento oggetto del presente reclamo, ha inflitto la predetta sanzione perché il Margiotta “calciatore in panchina, dopo avere strappato con violenza il pallone dalle mani di un componente della panchina avversaria lo colpiva con una manta ala volto. Tale condotta determinava una rissa nel corso della quale, il medesimo calciatore, già raggiunto da provvedimento disciplinare di espulsione, colpiva con tre calci alla schiena un avversario riverso a terra”. Con il proprio atto di reclamo la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell’arbitro e chiede che la Corte, in riforma della decisione del Giudice sportivo, riduca la sanzione irrogata. Sostiene in particolare la reclamante che la ricostruzione dei fatti risultante dal rapporto dell’arbitro sia completamente errata; non risponderebbe al vero, infatti, che il Margiotta, nel corso della rissa dal medesimo generata (con l’atto di colpire con una manata al volto un avversario al quale aveva poco prima strappato il pallone di mano), abbia sferrato tre calci alla schiena di un avversario riverso in terra; diversamente, secondo la ricostruzione della reclamante fu proprio il Margiotta, mentre era in terra, ad essere stato colpito con diversi calci da un giocatore della squadra avversaria. In sostanza, non sarebbe imputabile al Margiotta la condotta contestata e la sanzione risulterebbe sproporzionata rispetto a quella comminata ad alcuni calciatori della società Sambiese autori effettivi dell’aggressione subita dal Margiotta dalla quale il medesimo non fece altro che difendersi. Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Nella fattispecie, peraltro, l’esame del rapporto arbitrale conferma come il direttore di gara non abbia avuto alcuna incertezza nella identificazione del Margiotta quale autore della condotta contestata, a partire dall’episodio dal quale scaturì l’espulsione del medesimo fino ai momenti salienti della rissa che da tale episodio fu scatenata i quali risultano dettagliatamente descritti. Del resto neanche può essere accolta l’istanza di esame delle immagini riprodotte nel DVD allegato al reclamo, non sussistendo i presupposti che il C.G.S. prevede per l’utilizzazione di filmati e riprese televisive da parte degli Organi di giustizia sportiva. Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la stessa sia proporzionata alla natura ed alla eccezionale gravità dei fatti commessi dal Sig. Margiotta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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