(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa – (nota n. 83/1259 pf12-13 SP/blp del 3.7.2013).

(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa - (nota n. 83/1259 pf12-13 SP/blp del 3.7.2013). Con atto del 3/7/2013 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare: 1. il Sig. Vinella Francesco, Legale rappresentante della AS Bari Spa; 2. la Società AS Bari Spa, per rispondere: il primo della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera B) paragrafo VIII), punto 1 delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto valore della produzione/debiti finanziari calcolato sulla base della situazione contabile al 31/3/2013, che avrebbe dovuto essere depositato entro il 30/5/2013; la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al suo Legale rappresentante. Alla riunione odierna, la Procura federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) per Francesco Vinella e quella dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società deferita. Nessuno é comparso per i deferiti. La Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 20/6/2013 è del tutto idonea a testimoniare che i deferiti non hanno depositato il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto valore della produzione/debiti finanziari calcolato sulla base della situazione contabile al 31/3/2013, che avrebbe dovuto essere depositato entro il 30/5/2013; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver depositato il detto prospetto VP/DF nei termini previsti. E’ quindi da ritenersi provato con certezza che, alla scadenza del termine del 30/5/2013, normativamente previsto, la Società non aveva depositato il citato documento. Orbene non vi è chi non veda che l’omesso deposito di tale documento costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85 lett B) paragrafo VIII), punto 1 delle N.O.I.F, che prevede che il prospetto VP/DF debba essere depositato entro il termine del 30/5/2013. E’ peraltro doveroso evidenziare che l’omesso o tardivo deposito della documentazione di cui al capo di incolpazione costituisce un’indubbia violazione, dovendosi ritenere perentori il termine del 30/5/2013; diversamente non avrebbero ragione di esistere le specifiche sanzioni previste proprio per il suo mancato rispetto. Dell’omesso deposito deve rispondere il Legale rappresentante della Società sportiva, che, quale organo deputato, avrebbe dovuto porre in essere detto incombente. Alla responsabilità del suo Legale rappresentante, consegue necessariamente, ex art, 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società. P.Q.M. la Commissione delibera di irrogare al Sig. Vinella Francesco l’inibizione di mesi 1 (uno) e l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla Società AS Bari Spa.
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