F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 12 Settembre 2013 (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente del CDA della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa – (nota n. 538/20 pf 13-14/SP/blp del 29.7.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 12 Settembre 2013 (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente del CDA della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 538/20 pf 13-14/SP/blp del 29.7.2013). Letti gli atti Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 29 luglio 2013 nei confronti di: - Massimo Mezzaroma per violazione dell’art. 8, comma 14, del CGS in relazione all’art. 13, lettere A) e C), del C.U. 182/A del 4 giugno 2013, concernente i termini di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, per non aver depositato presso la Lega Professionisti Serie B, entro il termine del 5 luglio 2013, le fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione, nella misura dell’80%, dei pagamenti previsti per le operazioni poste in essere entro il 1° luglio 2013. - Società AC Siena Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore. Letta la memoria depositata in giudizio dai soggetti deferiti con la quale in via principale si chiede il proscioglimento da ogni imputazione ed in via secondaria l’irrogazione di sanzione minima in applicazione del principio della continuazione in relazione al giudicato già formatosi per fattispecie analoghe. All’inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore, dopo aver rinunciato al riconoscimento del principio della continuazione per quanto riguarda la propria posizione, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Massimo Mezzaroma, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ex art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento é proseguito per la Società AC Siena Spa. All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale Avv. Giua ha concluso per l’affermazione di responsabilità della Società deferita chiedendo l’irrogazione della sanzione di 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale ha ribadito quanto esposto nella propria memoria difensiva già depositata in atti, rimettendosi alla decisione di questa Commissione. Rilevato che il principio della continuazione invocato dal difensore del Siena non può essere accolto considerato che le sanzioni già irrogate riguardano il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale mentre l’odierno deferimento riguarda il mancato deposito di fidejussioni e dunque fattispecie ben diversa e lontana nel tempo Valutato che non v’è stata alcuna eccezione in ordine ai fatti contestati peraltro riconosciuti con il patteggiamento effettuato dal Presidente Mezzaroma la Società deferita non può che essere sanzionata a titolo di responsabilità diretta con la penalizzazione prevista dall’art. 8, comma 14 CGS in relazione all’art. 13 lettere A) e C) del C.U. n. 182/A del 4.6.2013. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico del Sig. Massimo Mezzaroma. Irroga la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società AC Siena Spa.
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