F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 12 Settembre 2013 (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO PRADA (Amministratore Delegato della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa – (nota n. 506/46 pf 13-14/AM/ma del 25.7.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 12 Settembre 2013 (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO PRADA (Amministratore Delegato della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 506/46 pf 13-14/AM/ma del 25.7.2013). Con provvedimento del 25 luglio 2013 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione: - il Sig. Maurizio Prada, Amministratore delegato della Società AC Monza Brianza 1912 Spa, per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità poiché, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, esprimeva pubblicamente, intervenendo alla diretta web del sito www.spreaker.com, nel corso di una cena dei tifosi del Monza organizzata presso il Circolo di Viale Libertà n. 33 in data 03.07.2013, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del sig. Vincenzo Iacopino, riportando circostanze non corrispondenti al vero, come meglio indicato nella parte motiva, e diffamatorie della reputazione del calciatore indicandolo ingiustamente quale responsabile principale del mancato ripescaccio della società in C1, compromettendolo altresì agli occhi della tifoseria come dimostrato dalle scritte sui muri, le cui foto sono allegate all’esposto del 15.07.2013; - la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Amministratore delegato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Prada e la Società AC Monza Brianza Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Prada e la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Maurizio Prada, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ex art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Maurizio Prada; - ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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