F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013 (472) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BRUSO’ (Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti della Soc. Calcio Montebelluna Srl) E DELLA SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA Srl (nota n. 8549/1049pf10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013 (472) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BRUSO’ (Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti della Soc. Calcio Montebelluna Srl) E DELLA SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA Srl (nota n. 8549/1049pf10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 21 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Michele Brusò, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società Calcio Montebelluna Srl - per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 12,00, del verbale assembleare conforme all’originale per l’attribuzione delle cariche sociali firmata dal Presidente, ovvero, della comunicazione di conferma delle cariche sociali, in caso di loro mancata variazione; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Miche Brusò, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Michele Brusò l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società Calcio Montebelluna Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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