F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013 (489) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DI MARINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Pro Cavese 1304 ora USD Cavese 1909) E DELLA SOCIETA’ USD PRO CAVESE 1304 ora USD CAVESE 1919 (nota n. 8761/1063pf12-13/SP/fda del 27.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013
(489) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DI MARINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Pro Cavese 1304 ora USD Cavese 1909) E DELLA SOCIETA’ USD PRO CAVESE 1304 ora USD CAVESE 1919 (nota n. 8761/1063pf12-13/SP/fda del 27.6.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 27 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Alessandro Di Marino, Presidente e Legale Rappresentante della USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il prescritto termine del 12 luglio 2012 ore 12:00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza fissata all’11.07.2013 di importo pari ad € 31.000,00.
2) la USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. Nei termini assegnati i deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti
formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- nei confronti del Signor Alessandro Di Marino, l’inibizione per giorni trenta. - nei confronti della USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919, l’ammenda di euro 1.000,00.
I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:
il Signor Alessandro Di Marino non ha rispettato il punto 6) della pagina 2 del C.U. n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, che prevede l’obbligo di deposito della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/7/2013 di importo pari ad euro 31.000,00 euro, entro e non oltre la data indicata del 12 luglio 2012 ore 12.00. Il comportamento del Signor Alessandro Di Marino integra, pertanto, gli estremi dell’ illecito disciplinare. Risulta pertanto comprovato, ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Alessandro Di Marino, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Alessandro Di Marino l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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