F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013 (492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERLUIGI BERTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Legnago Salus D. arl) E DELLA SOCIETA’ FC LEGNAGO SALUS D. arl (nota n. 8755/1059pf12-13/AM/fda del 27.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013 (492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERLUIGI BERTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Legnago Salus D. arl) E DELLA SOCIETA’ FC LEGNAGO SALUS D. arl (nota n. 8755/1059pf12-13/AM/fda del 27.6.2013). Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012. Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco. Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione. La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l’ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare. Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 (“Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores”), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012. Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l’invio a mezzo di plico raccomandato. Sul punto, la finalità della norma, nell’imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l’inoltro del plico raccomandato. Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notiziare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull’esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante. Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società FC Legnago Salus D. r.l. non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 la fideiussione con il testo conforme al Punto 6 del CU, sicchè la Procura Federale, con atto datato 27 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Pierluigi Bertelli, Presidente e legale rappresentante della Società FC Legnago Salus D. r.l. e la stessa Società FC Legnago Salus r.l. per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punti 6 pag. 2 e 10 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della documentazione sopra richiamata (fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.7.2013 di importo pari a € 31.000,00; dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco secondo il modello predisposto dal Dipartimento, rilasciata dall’Ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale Serie D e di altre manifestazioni ufficiali, ovvero, per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto di gestione dello stesso, dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco sottoscritta dalla Società, unitamente a copia della convenzione); la seconda per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante. La Società deferita, con memoria trasmessa a mezzo fax il 6 settembre 2013, ha contestato la fondatezza del deferimento, deducendo che il vizio della fideiussione, consistente nel mancato inserimento nel modulo della rinuncia da parte dell’istituto di credito di avvalersi di ogni regresso e/o surroga nei confronti della Società, era imputabile ad una mera svista omissiva di detto istituto di credito, peraltro sanata con una dichiarazione integrativa datata 16 luglio 2012, sicchè alcuna responsabilità poteva essere imputata ad essa deferita; ha dedotto altresì che, ad ogni buon conto, il modulo di riferimento predisposto dal Dipartimento Interregionale non aveva natura vincolante, essendo un semplice fac-simile, per cui l’istituto di credito ben poteva disattenderlo. Quanto poi alla dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, ha dedotto di aver seguito fedelmente le prescrizioni contenute nel Punto 10 della normativa, anche se, anche in questo caso, il modello era un semplice fac-simile, che pur tuttavia era stato rispettato nella sua sostanza dall’Ufficio Sport del Comune di Legnago, che aveva di fatto rilasciato la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco. Allega alla memoria la documentazione a sostegno della propria difesa e conclude per il rigetto del deferimento. Alla riunione odierna, è comparsa la Procura Federale, che, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti ma limitata alla sussistenza di un solo inadempimento relativo al Punto 6 pag. 2 del CU (fideiussione bancaria a prima richiesta), ha chiesto che fossero irrogate al sig. Pierluigi Bertelli la inibizione di gg. 30 ed alla Società l’ammenda di € 1.000,00. La Commissione osserva quanto segue. Occorre preliminarmente richiamare i termini, anche di natura sanzionatoria, della normativa di che trattasi. Pacifica la circostanza che l’inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, è da esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale. L’art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento. Sussiste dunque in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). Affermati questi principi, il deferimento deve essere accolto solo parzialmente. Richiamata la circostanza che il deferimento trova il suo presupposto nella segnalazione Covisod attestante l’inadempimento della Società, nel caso in esame detta segnalazione si era limitata al testo della fideiussione non conforme alle prescrizioni contenute nel Punto 6 del CU e non aveva riportato alcun riferimento al successivo Punto 10 relativo alla dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, evidentemente ritenuta conforme alle prescrizioni medesime. Per cui, il deferimento doveva limitarsi alla sola violazione del suddetto Punto 6, non potendo attribuirsi alla Procura il potere di integrare d’ufficio le valutazioni della Covisod; peraltro, non è dato rinvenire in atti alcuna prova afferente il mancato rispetto da parte della Società deferita delle prescrizioni del Punto 10. In questo preciso contesto e nei limiti anzi detti, il deferimento è fondato. Risulta infatti, per stessa ammissione della Società deferita, che il modulo contenente la fideiussione, una volta redatto in modo conforme alle prescrizioni, era stato consegnato al competente Dipartimento in data 16 luglio 2012 e quindi oltre il termine del 12 luglio 2012, di guisa che la Società si era resa inadempiente rispetto al Punto 6, con conseguente soggezione alle sanzioni previste a pagg. 4 (in calce) e 5 (primo capoverso) del CU n. 123 del 2 aprile 2012. A detta Società, peraltro, spettava l’obbligo di vigilare sulla corretta compilazione all’origine del modulo fideiussorio, cosa che non era stata fatta e che, se fosse stata fatta, avrebbe probabilmente comportato il rispetto del termine del 12 luglio 2013. Sussiste pertanto la responsabilità di entrambi i deferiti, che è sanzionata come dal seguente dispositivo, con misure conformi al costante orientamento di questa Commissione. P.Q.M. infligge al sig. Pierluigi Bertelli, nella qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società FC Legnago Salus D. rl l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società FC Legnago Salus D. rl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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