F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013 (500) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VERAZZO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Casertana Srl) E DELLA SOCIETA’ FC CASERTANA Srl (nota n. 8699/1051pf12-13/MA/fda del 26.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013 (500) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VERAZZO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Casertana Srl) E DELLA SOCIETA’ FC CASERTANA Srl (nota n. 8699/1051pf12-13/MA/fda del 26.6.2013). La Commissione disciplinare nazionale visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 28.06.2012 nei confronti di: Francesco Verazzo della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 12, pagina 5 del CU n. 123 del 2.4.2012 della LND, per non aver provveduto – entro il prescritto termine del 12.7.2012 ore 12:00 – al deposito della somma di € 18.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND – Dipartimento Interregionale o tramite bonifico bancario nonché a quello della fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11.7.2013 di importo pari a € 31.000,00; la Società FC Casertana Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna i deferiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Verazzo e la Soc. FC Casertana Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Verazzo sanzione della inibizione per giorni 40, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 27; pena base per la Società FC Casertana Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.334,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Francesco Verazzo inibizione per giorni 27 (ventisette); Società FC Casertana Srl ammenda di € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it