F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013 (446) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MORETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Terranuovese) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL TERRANUOVESE (nota n. 8419/1034/AM/pp del 18.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013 (446) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MORETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Terranuovese) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL TERRANUOVESE (nota n. 8419/1034/AM/pp del 18.6.2013). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 18 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Riga, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Terranuovese per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 18,00, della fidejussione; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Simone Moretti, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; considerato che i deferiti hanno trasmesso una memoria difensiva, sostenendo di aver trasmesso a mezzo fax, nei termini di cui al richiamato C.U., tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato, ivi compresa la fidejussione bancaria; rilevato che il rapporto di detta trasmissione, prodotto da deferiti, riporta come data di invio il 13.07.2012, h.13.22.00, il che prova che l’adempimento in scrutinio fu effettuato il giorno dopo la scadenza del 12.07.2012, fissata nel C.U. 878/2012; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Simone Moretti l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Futsal Terranuovese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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