F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013 (447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO GERMANETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bra) E DELLA SOCIETA’ ASD BRA (nota n. 8418/1033/AM/pp del 18.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013
(447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO GERMANETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bra) E DELLA SOCIETA’ ASD BRA (nota n. 8418/1033/AM/pp del 18.6.2013).
Il Comunicato Ufficiale n. 878 / 6 giugno 2012 della FIGC LND Divisione Calcio a 5 aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, Stagione sportiva 2012 / 2013. Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione Calcio a 5 la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B, unita ad una serie di documenti, elencati al punto A nn. da 2 a 12, B n. 1 e C da n. 1) a n. 5) di siffatto elenco.
L’inosservanza del suddetto termine, ove riferito al deposito della domanda di iscrizione, avrebbe comportato la decadenza della domanda stessa, mentre la medesima inosservanza, ove riferita ad uno soltanto degli adempimenti di cui ai nn. 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), avrebbe costituito illecito disciplinare e sarebbe stato sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D., con l’ammenda di € 500,00 per ciascuna inosservanza. Veniva altresì previsto per le Società promosse dai campionati regionali l’ulteriore deposito, da effettuarsi anch’esso entro il termine del 12 luglio 2012, della comunicazione del Comitato di appartenenza in merito alla inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, FIGC, LND, Leghe e Comitati Regionali della LND, sotto comminatoria, in caso di mancato rispetto del termine, dell’applicazione dell’ammenda di € 500,00 per ciascuna inosservanza in seguito al deferimento della Procura Federale Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 27 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio per la presentazione della documentazione sopra indicata, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 27 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione. La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l’ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare. Veniva altresì stabilito che le Società promosse dai Campionati regionali avrebbe dovuto depositare entro il 12 luglio 2012, oltre a quando già previsto a Punto A, la comunicazione del competente Comitato entro il 12 luglio 2012. Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione Calcio a 5, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l’invio a mezzo di plico raccomandato. Sul punto, la finalità della norma, nell’imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l’inoltro del plico raccomandato. Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 23 luglio 2012, doveva notiziare la Società e per conoscenza la LND e la Divisione Calcio a 5 sull’esito della istruttoria limitata alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 27 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante. Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Bra non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 la documentazione afferente la fideiussione di cui al Punto A/4 del CU n. 878 / 6.6.2012, sicchè la Procura Federale, con atto datato 18 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Giacomo Germanetti, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bra e la stessa Società ASD Bra per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A/6 pag. 9 del CU n. 878 del 6 giugno 2012 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver rispettato il termine del 12 luglio 2012 ore 18.00 per il deposito della fidejussione; la seconda per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Entrambi i deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Giacomo Germanetti la inibizione di gg. 30 ed alla Società l’ammenda di € 1.000,00. La Commissione osserva quanto segue. Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l’inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l’ammenda di € 500,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale. L’art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento. Sussiste dunque in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste, che rappresentano per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena. P.Q.M. infligge al sig. Giacomo Germanetti, nella qualità all’epoca del fatto di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bra l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Bra l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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