F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013 (453) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO RIGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Real Torgianese) E DELLA SOCIETA’ ASD REAL TORGIANESE (nota n. 8424/1036/AM/pp del 18.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013
(453) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO RIGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Real Torgianese) E DELLA SOCIETA’ ASD REAL TORGIANESE (nota n. 8424/1036/AM/pp del 18.6.2013).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 18 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Riga, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Real Torgianese per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n.6 del Comunicato Ufficiale n.878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 18,00, della fidejussione; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Antonio Riga, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Antonio Riga l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Real Torgianese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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