• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.C.D. Portomansuè
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Squalifica sino
al 30/11/2013 calciatore Posocco Andrea – Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale
La Società Portomansué ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel
Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino al 30/11/2013 a carico del
giocatore Posocco Andrea : “perché in seguito ad ammonizione si rivolgeva all’arbitro con frase offensiva e blasfema,
spingendolo altresì con le mani al petto senza provocare dolore. Allontanandosi reiterava le offese”.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.C.D. Portomansuè
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Squalifica sino
al 30/11/2013 calciatore Posocco Andrea – Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale
La Società Portomansué ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel
Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino al 30/11/2013 a carico del
giocatore Posocco Andrea : “perché in seguito ad ammonizione si rivolgeva all’arbitro con frase offensiva e blasfema,
spingendolo altresì con le mani al petto senza provocare dolore. Allontanandosi reiterava le offese”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Portomansué;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della società ricorrente, insieme al calciatore sanzionato;
sentito, altresì, personalmente l’arbitro, il quale ha fornito utili precisazioni in ordine agli accadimenti contestati,
confermando gli addebiti ascritti al calciatore Posocco;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai
sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Portomansué;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/11/2013 a carico del calciatore Posocco Andrea;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.C.D. Portomansuè
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Squalifica sino
al 30/11/2013 calciatore Posocco Andrea – Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale
La Società Portomansué ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel
Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino al 30/11/2013 a carico del
giocatore Posocco Andrea : “perché in seguito ad ammonizione si rivolgeva all’arbitro con frase offensiva e blasfema,
spingendolo altresì con le mani al petto senza provocare dolore. Allontanandosi reiterava le offese”."