COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C.D. Portomansuè Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Squalifica sino al 30/11/2013 calciatore Posocco Andrea – Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale La Società Portomansué ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino al 30/11/2013 a carico del giocatore Posocco Andrea : “perché in seguito ad ammonizione si rivolgeva all’arbitro con frase offensiva e blasfema, spingendolo altresì con le mani al petto senza provocare dolore. Allontanandosi reiterava le offese”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C.D. Portomansuè Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Squalifica sino al 30/11/2013 calciatore Posocco Andrea – Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale La Società Portomansué ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino al 30/11/2013 a carico del giocatore Posocco Andrea : “perché in seguito ad ammonizione si rivolgeva all’arbitro con frase offensiva e blasfema, spingendolo altresì con le mani al petto senza provocare dolore. Allontanandosi reiterava le offese”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Portomansué; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della società ricorrente, insieme al calciatore sanzionato; sentito, altresì, personalmente l’arbitro, il quale ha fornito utili precisazioni in ordine agli accadimenti contestati, confermando gli addebiti ascritti al calciatore Posocco; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Portomansué; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/11/2013 a carico del calciatore Posocco Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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