COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C.Sona M. Mazza Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Applicazione art. 17 C.G.S. Partita Arbizzano – Sona M.Mazza dell’1/9/2013; Ammenda di € 60,00 – Inibizione sino 16/9/2013 dirigente accompagnatore Prando Matteo; Squalifica una giornata giocatore Mochiah Boniface – Trofeo Regione Veneto per Società di Promozione La Società A.C. Sona M. Mazza ha inoltrato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con le quali ha assunto le sanzioni sopra indicate, a seguito della partecipazione del calciatore Mochiah Boniface all’incontro in epigrafe, perché “non regolarmente tesserato”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C.Sona M. Mazza Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Applicazione art. 17 C.G.S. Partita Arbizzano – Sona M.Mazza dell’1/9/2013; Ammenda di € 60,00 – Inibizione sino 16/9/2013 dirigente accompagnatore Prando Matteo; Squalifica una giornata giocatore Mochiah Boniface – Trofeo Regione Veneto per Società di Promozione La Società A.C. Sona M. Mazza ha inoltrato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con le quali ha assunto le sanzioni sopra indicate, a seguito della partecipazione del calciatore Mochiah Boniface all’incontro in epigrafe, perché “non regolarmente tesserato”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Sona M. Mazza; tenuto conto delle disposizioni contenute nel regolamento del Trofeo Regione Veneto per Società di Promozione (v. punto 4 lettera b, ultimo paragrafo); ritenuta pertanto l’inammissibilità del ricorso (e rilevato, comunque, per quanto possa occorrere, la non conformità dei comportamenti adottati dalla Società Sona M. Mazza, con le disposizioni pubblicate al punto 1.1.2. del Comunicato Ufficiale n. 5 dell’11/7/2013 del C.R. Veneto - (pag. 5/112 - in materia di tesseramento di calciatori stranieri) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società Sona M. Mazza e per effetto : - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (art. 17 C.G.S.) dell’incontro indicato in oggetto; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 16/9/2013 a carico del dirigente accompagnatore Prando Matteo; - di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del calciatore Mochiah Boniface; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it