• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.C.Sona M. Mazza
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Applicazione
art. 17 C.G.S. Partita Arbizzano – Sona M.Mazza dell’1/9/2013; Ammenda di € 60,00 – Inibizione sino
16/9/2013 dirigente accompagnatore Prando Matteo; Squalifica una giornata giocatore Mochiah
Boniface – Trofeo Regione Veneto per Società di Promozione
La Società A.C. Sona M. Mazza ha inoltrato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e
pubblicate nel Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con le quali ha assunto le sanzioni sopra indicate, a seguito della
partecipazione del calciatore Mochiah Boniface all’incontro in epigrafe, perché “non regolarmente tesserato”.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.C.Sona M. Mazza
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Applicazione
art. 17 C.G.S. Partita Arbizzano – Sona M.Mazza dell’1/9/2013; Ammenda di € 60,00 – Inibizione sino
16/9/2013 dirigente accompagnatore Prando Matteo; Squalifica una giornata giocatore Mochiah
Boniface – Trofeo Regione Veneto per Società di Promozione
La Società A.C. Sona M. Mazza ha inoltrato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e
pubblicate nel Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con le quali ha assunto le sanzioni sopra indicate, a seguito della
partecipazione del calciatore Mochiah Boniface all’incontro in epigrafe, perché “non regolarmente tesserato”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Sona M. Mazza;
tenuto conto delle disposizioni contenute nel regolamento del Trofeo Regione Veneto per Società di Promozione (v. punto
4 lettera b, ultimo paragrafo);
ritenuta pertanto l’inammissibilità del ricorso (e rilevato, comunque, per quanto possa occorrere, la non conformità dei
comportamenti adottati dalla Società Sona M. Mazza, con le disposizioni pubblicate al punto 1.1.2. del Comunicato
Ufficiale n. 5 dell’11/7/2013 del C.R. Veneto - (pag. 5/112 - in materia di tesseramento di calciatori stranieri)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società Sona M. Mazza e per effetto :
- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (art. 17 C.G.S.) dell’incontro indicato in oggetto;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 16/9/2013 a carico del dirigente accompagnatore Prando Matteo;
- di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del calciatore Mochiah Boniface;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.C.Sona M. Mazza
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Applicazione
art. 17 C.G.S. Partita Arbizzano – Sona M.Mazza dell’1/9/2013; Ammenda di € 60,00 – Inibizione sino
16/9/2013 dirigente accompagnatore Prando Matteo; Squalifica una giornata giocatore Mochiah
Boniface – Trofeo Regione Veneto per Società di Promozione
La Società A.C. Sona M. Mazza ha inoltrato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e
pubblicate nel Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con le quali ha assunto le sanzioni sopra indicate, a seguito della
partecipazione del calciatore Mochiah Boniface all’incontro in epigrafe, perché “non regolarmente tesserato”."