COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C.D. La Rocca Monselice Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Applicazione art. 17 C.G.S. e art. 34 N.O.I.F. Partita La Rocca Monselice – Due Carrare dell’1/9/2013; Ammenda di € 60,00.- – Inibizione sino 16/9/2013 dirigente accompagnatore Bego Pierino; – Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria La Società A.C.D. La Rocca Monselice ha inoltrato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con le quali ha inflitto le sanzioni sopra indicate, a seguito del mancato rispetto del disposto n. 2 contenuto nel Regolamento del Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C.D. La Rocca Monselice Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 17 del 4/9/2013 – Applicazione art. 17 C.G.S. e art. 34 N.O.I.F. Partita La Rocca Monselice – Due Carrare dell’1/9/2013; Ammenda di € 60,00.- – Inibizione sino 16/9/2013 dirigente accompagnatore Bego Pierino; - Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria La Società A.C.D. La Rocca Monselice ha inoltrato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 17 del 4/9/2013 con le quali ha inflitto le sanzioni sopra indicate, a seguito del mancato rispetto del disposto n. 2 contenuto nel Regolamento del Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società La Rocca Monselice; tenuto conto delle disposizioni contenute nel regolamento del Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria (v. punto 4 lettera b, ultimo paragrafo), ritenuta pertanto l’inammissibilità del ricorso P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società La Rocca Monselice e per effetto : - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (art. 17 C.G.S. e art. 34 NOIF) indicata in oggetto; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 16/9/2013 a carico del dirigente accompagnatore Bego Pierino; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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