F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 23 Settembre 2013 (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO MIGLIACCIO (Calciatore dell’Atalanta BC Spa), Società ATALANTA BC Spa – (nota n. 585/21pf13-14/SP/blp del 31.7.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 23 Settembre 2013
(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO MIGLIACCIO (Calciatore dell’Atalanta BC Spa), Società ATALANTA BC Spa - (nota n. 585/21pf13-14/SP/blp del 31.7.2013).
Con atto del 31.7.2013, la Procura federale ha deferito:
- il Sig. Giulio Migliaccio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, CGS, per essere salito, nella serata del 14 luglio 2013, nell’ambito della “festa della dea”, organizzata dalla tifoseria dell’Atalanta Bergamasca Calcio Spa, a bordo di un carro armato che successivamente schiacciava – tra i cori deliranti degli ultras – due auto, una dipinta con i colori sociali della Roma ed una con i colori sociali del Brescia, ponendo in essere un comportamento fortemente in contrasto con i valori dello sport e idoneo a creare un clima di tensione tale da innescare reazioni violente da parte delle tifoserie delle Società contro interessate nei confronti dei sostenitori della Società atalantina;
- la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per la violazione dell’art. 1, comma 1, ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giulio Migliaccio e la Società Atalanta BC Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giulio Migliaccio e la Società Atalanta BC Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giulio Migliaccio, sanzione dell’ammenda di € 24.000,00 (€ ventiquattromila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 17.000,00 (€ diciassettemila/00); pena base per la Società Atalanta BC Spa, sanzione dell’ammenda di € 24.000,00 (€ ventiquattromila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 17.000,00 (€ diciassettemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 17.000,00 (€ diciassettemila/00) al Signor Giulio Migliaccio;
▪ ammenda di € 17.000,00 (€ diciassettemila/00) per la Società Atalanta BC Spa.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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