F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 23 Settembre 2013 (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PALESTINI (Presidente della Società ASD Portos C/5 Femminile), Società ASD PORTOS C/5 FEMMINILE – (nota n.0027/938pf12-13 GT/dl del 1.7.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 23 Settembre 2013 (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PALESTINI (Presidente della Società ASD Portos C/5 Femminile), Società ASD PORTOS C/5 FEMMINILE - (nota n.0027/938pf12-13 GT/dl del 1.7.2013). Letti gli atti Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 1 luglio 2013 nei confronti di: Andrea Palestini: per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per essersi avvalso, producendolo e facendone uso nelle competenti sedi, di un accordo economico depositato in data 12 luglio 2012, recante la firma apocrifa della calciatrice Eliane Dalla Villa; nonché della violazione dell’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essere comparso a rispondere dinanzi al Collaboratore della Procura federale, sebbene ritualmente convocato per le audizioni dei giorni 5 giugno 2013, 11 giugno 2013 e 18 giugno 2013, senza fornire in merito alcuna valida giustificazione; - la Società ASD Portos C/5 Femminile: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna il Sig. Andrea Palestini e la Società ASD Portos C/5 Femminile, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Palestini e la Società ASD Portos C/5 Femminile, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Palestini, sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per la Società ASD Portos C/5 Femminile, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 8 (otto) al Signor Andrea Palestini; ▪ ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società ASD Portos C/5 Femminile. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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