F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (26) – APPELLO DEL SIG. BIAGIO CACCAVALE (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013
(26) – APPELLO DEL SIG. BIAGIO CACCAVALE (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013).
Per una migliore comprensione del presente procedimento, occorre richiamare le norme sulla cui violazione la Procura Federale ha fondato il deferimento. Trattasi dell’art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che vieta e rende
nulli gli accordi e le convenzioni di carattere economico fra società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti, nonché dell’art. 94 comma 1 lettera A delle NOIF sul divieto degli accordi tra società e tesserati che prevedono compensi, premi ed indennità in contrasto con la normativa regolamentare, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale e dell’art. 29 comma 3 delle stesse NOIF, il quale prevede che i rimborsi forfettari di spese, le indennità di trasferta e le voci premiali possono essere erogati in via esclusiva ai calciatori tesserati per Società partecipanti 14 ai Campionati Nazionali della LND, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo alla disciplina di C.I.O. e F.I.F.A. La Procura Federale, all’esito di indagini che prendevano le mosse da una denuncia del 17 aprile 2012, accertava che l’insieme della richiamata disciplina era stato violato da soggetti tesserati per Società e squadre del Campionato Eccellenza del Comitato Regionale Lucano, sicchè in data 8 febbraio 2013 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Basilicata le seguenti persone: Capobianco Pasquale, Presidente AS Atletico Potenza; i calciatori Francesco Campisano, Pier Paolo Di Senso, Pietro Crisantemo, Biagio Caccavalle e Livio Scotto; Antonio Grignetti, Presidente della ASD Real Tolve; Gerardo Graziano, Presidente della CS Vultur; venivano altresì deferite le Società SS Città di Potenza, ASD Real Tolve e la CS Vultur, quest’ultime per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, gli altri per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 NOIF, 39 comma 2 Regolamento LND, 29 comma 3 NOIF. L’adita Commissione Territoriale, con decisione 25 luglio 2013, pubblicata sul CU Comitato Regionale Basilicata di pari data, proscioglieva dagli addebiti principali Gerardo Graziano e la Società CS Vultur, che tuttavia sanzionava perché il Graziano non si era presentato innanzi la Commissione Territoriale malgrado regolare convocazione (per il Graziano inibizione di mesi 1 e per la Società CS Vultur ammenda di € 200,00); sanzionava nel contempo PierPaolo Di Senso (squalifica per mesi 3), Pietro Crisantemo (squalifica per mesi 3), Biagio Caccavale (squalifica per mesi 4), Livio Scuotto (squalifica per mesi quattro), Pasquale Capobianco (inibizione per mesi
tre), Antonio Grignetti (inibizione per mesi 4), SS Città di Potenza, già ASD Atletico Potenza (ammenda € 800,00) e ASD Real Tolve (ammenda di € 1.500,00). Motivava il primo Giudice che la condotta dei deferiti, che avevano corrisposto e
ricevuto compensi di diverso importo in difetto di accordi scritti, ricevute e dichiarazioni liberatorie ovvero di altri documenti giustificativi, integrava gli estremi della violazione degli artt. 29 comma 3, 94 e 94 comma 1 lettera A NOIF, 39 comma 2 Regolamento LND, che a vario titolo vietavano e rendevano nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra Società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti, ovvero quelli tra Società e tesserati, che prevdevano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari e con ogni altra
disposizione federale. Avverso siffatta decisione insorge Biagio Caccavale, a mezzo di memoria scritta, il quale in via preliminare e pregiudiziale reitera le eccezioni già sollevate in primo grado ed in quella sede rigettate, sulla prescrizione dei fatti contestati al calciatore, nonché sulla improcedibilità del deferimento per violazione dei termini di chiusura delle indagini ai sensi dell’art. 32 punto 11 inciso 2 CGS, con conseguente istanza di annullamento della decisione impugnata; nel merito, contesta la fondatezza della violazione addebitata a esso ricorrente, istando per la revoca della sanzione ed in subordine per la sua riduzione entro limiti di minore entità. Alla riunione del 19 settembre 2013 è comparso il difensore del ricorrente, il quale, a supporto della sollevata eccezione di improcedibilità del deferimento, ha dedotto che le indagini si erano concluse oltre il termine del 31 dicembre 2012 in quanto la relazione conclusiva di dette indagini, dal ricorrente ritenuta parte integrante delle indagini medesime, era stata depositata il 6 febbraio successivo, così generando il mancato
rispetto della norma, non potendosi sostenere che la relazione conclusiva sia atto disgiunto dal procedimento indagatorio; ha precisato al riguardo che la relazione, predisposta dal collaboratore della Procura Federale, era stata trasmessa al Procuratore Federale in data 6 febbraio 2013 e, quindi, oltre il 31 dicembre 2012, termine ultimo di validità dell’istruttoria, di cui all’art. 32 punto 11 n. 2 CGS; ha aggiunto che la stessa decisione impugnata era stata pubblicata scaduto il termine di giorni quindici dalla data di chiusura del dibattimento e che ciò costituiva violazione dell’art. 34 comma 2 CGS; si è riportato ai restanti motivi del ricorso, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. È altresì comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto il rigetto dell’avverso gravame, con conseguente conferma della Decisione. La Commissione osserva quanto segue. L’art. 32 punto 11 inciso 2 CGS, richiamato dal ricorrente, prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1° gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione sportiva successiva. Lo stesso ricorrente ha precisato che il fatto che gli era stato contestato era avvenuto nella stagione sportiva 2011/2012, che le indagini si erano concluse sin dall’ottobre 2012, che la relazione del collaboratore della Procura Federale era stata trasmessa al Procuratore Federale il 6 febbraio 2013. In siffatto contesto temporale, risultante peraltro dagli atti, l’eccezione di improcedibilità del deferimento è infondata. Le indagini, intendendosi per tali gli atti finalizzati ad accertare la sussistenza delle violazioni che si presumono commesse dall’indagato (le audizioni, che sono le vere e proprie indagini; l’acquisizione di documenti, la ricerca di altri elementi utili alle indagini), nel caso in esame si erano senza dubbio concluse entro il termine del 31 dicembre 2012, a nulla rilevando che la relazione del collaboratore federale era stata inviata al Procuratore Federale in epoca successiva e, più precisamente, il 6 febbraio 2013; la relazione stessa, difatti, non costituisce un atto d’indagine, bensì un elaborato di accompagno delle indagini, avente natura meramente amministrativa, cioè interna all’Organo Federale, priva di valore costitutivo (cfr. conformi sul punto decisioni CDN n. 45 del 30.11.2012; CGF n. 37 del 9.9.2013). Il tutto si era pertanto svolto nel pieno rispetto della norma. Altrettanto infondata è l’ulteriore eccezione sollevata dal ricorrente di intervenuta prescrizione. Deduce il ricorrente che il fatto contestato era avvenuto nella stagione sportiva 2011/2012 e che il procedimento a cui egli era stato sottoposto doveva essere definito entro la successiva stagione 2012/2013 e cioè entro il 30 giugno 2013; poiché la decisione della CDT era stata pubblicata il 25 luglio 2013 e quindi a stagione sportiva 2013/2014 iniziata, la violazione era caduta in prescrizione. Siffatto convincimento confligge con l’art. 25 comma 1 CGS, recante norme sulla prescrizione, il cui inciso d) fa decorrere la prescrizione dalla quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto contestato; il secondo cpv. della norma, inoltre, prevede che “l’apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro Organismo Federale, interrompe la prescrizione”, sicchè, sotto entrambi i suddetti profili, l’eccezione è infondata. L’ultima eccezione del ricorrente, finalizzata ad ottenere la pronuncia di invalidità della decisione del primo Giudice perché pubblicata oltre il termine di cui all’art. 34 comma 2 CGS, è inammissibile; essa è stata per la prima volta oralmente formulata nella discussione orale del presente ricorso e costituisce, pertanto, domanda del tutto nuova, che viola l’art. 37 comma 3 in relazione all’art. 36 comma 10 CGS. Nel merito, il ricorso è infondato. Deduce il ricorrente che le somme che egli aveva percepito gli erano state pagate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dal ricorrente per lo svolgimento dell’attività sportiva e che nessuna norma prevedeva la forma scritta che solennizzasse l’accordo di questa natura tra società e calciatore, non avendo il percepito natura di corrispettivo, come era peraltro facile dedurre dalla modesta entità degli importi. Tale convincimento appare tuttavia in contrasto con l’art. 39 comma 2 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, che, senza operare alcuna distinzione tra corrispettivo e rimborso delle spese, vieta e rende nulli gli accordi e le convenzioni anche verbali di carattere economico tra società, calciatori non professionisti e giovani dilettanti. A ciò consegue che, essendo il ricorso anche nel merito infondato, la decisione impugnata deve essere confermata. P.Q.M. Respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.
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