F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 01 Ottobre 2013 (477) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE – (nota n. 8642/1215 pf12-13 AM/ma del 25.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 01 Ottobre 2013
(477) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 8642/1215 pf12-13 AM/ma del 25.6.2013).
La Procura federale della F.I.G.C., con atto del 25 giugno 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, della Società GSD Rosignano Sei Rose, Sardi Enzo, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S., per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (C.A.E.), prot. n. 59 del 20 dicembre 2012, emessa all' esito del contenzioso fra la predetta Società ed il calciatore Barbetta Tommaso. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società GSD Rosignano Sei Rose. In via preliminare, va precisato che detta Società all’atto dell’ iscrizione al campionato di Serie D per l'anno 2012-2013 ha comunicato che nella riunione del Consiglio Direttivo del 5 luglio 2012 sono state attribuite le cariche di presidente a Sardi Enzo, di vice presidenti a Filucchi Mauro e Rotelli Paolo, di segretario a Graziani Fabio, di cassiere a Filucchi Mauro, mentre il Consiglio Direttivo risulta composto da 17 componenti. Nel merito, va osservato che il calciatore Barbetta Tommaso aveva presentato ricorso alla C.A.E. in data 17 settembre 2012 per il recupero del residuo importo fra quanto concordato in sede di accordo economico con la Società GSD Rosignano Sei Rose e quanto effettivamente percepito, pari ad euro 5.760,00, relativamente alla stagione sportiva 2011/2012. La C.A.E., con provvedimento del 20.12.2012, aveva accolto il ricorso e, rilevato che la controparte non aveva presentato alcuna memoria difensiva, aveva accertato il credito del ricorrente nella misura di 5.760,00 euro. La decisione veniva impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche, che in data 14.3.2013 rigettava l’appello e confermava la decisione impugnata . La decisione della C.V.E. veniva comunicata alla Società GSD Rosignano Sei Rose con lettera raccomandata recapitata in data 20 aprile 2013. La Procura federale ha ricordato che la Società GSD Rosignano Sei Rose era stata tempestivamente avvertita con telefax del 21.3.2013 della necessità di provvedere entro il termine di 30 giorni a presentare la ricevuta di pagamento delle somme dovute e, in difetto di tale adempimento, ha ritenuto quindi di deferire la Società in questione , in quanto la medesima non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.. L’attuale presidente della GSD Rosignano Sei Rose, Bezzini Marusco, ha fatto pervenire una nota difensiva, rilevando che avverso la decisione della C.A.E. del 20 dicembre 2012 era stato proposto dalla Società regolare reclamo dinnanzi alla C.V.E., che aveva deciso in data 14 marzo 2013. La decisione veniva pubblicata nel solo dispositivo in data 15 marzo 2013 e comunicata alla Società in forma integrale in data 21 marzo 2013. La Società decideva allora di pagare il dovuto al calciatore Barbetta Tommaso, il quale in data 9 aprile 2013 rilasciava quietanza liberatoria, dichiarando di non avere più nulla da pretendere. Tale quietanza risultava depositata (unitamente alle altre quietanze liberatorie) presso il Comitato Regionale Toscana della F.I.G.C. in occasione della domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza dell’anno 2013/2014, e veniva allegata in copia alla memoria difensiva. Fissata l’udienza dinnanzi a questa Commissione per la data odierna del 26 settembre 2013, il rappresentante della Procura ha chiesto la restituzione degli atti al proprio Ufficio per verificare l’adempimento della decisione della C.A.E. nei termini previsti. Le parti deferite, assistite dai propri difensori, hanno invece chiesto il proscioglimento. Ciò premesso, questa Commissione rileva che dai documenti prodotti dalla difesa delle parti deferite emerge che dopo la decisione della C.V.E. del 14.3.2013, comunicata il 21.3.2013, la Società GSD Rosignano Sei Rose ha corrisposto l’importo dovuto al calciatore, il quale ha rilasciato quietanza liberatoria , apparentemente datata 9 aprile 2013. É quindi decisivo accertare se il pagamento è avvenuto nei termini normativamente fissati, ed in particolare la data in cui è avvenuta effettivamente la sottoscrizione della quietanza liberatoria da parte del calciatore, a prescindere dal momento in cui lo stesso documento è stato presentato al Comitato regionale Toscana. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per lo svolgimento delle indagini sopra indicate. Sospende il presente procedimento in attesa dell’esito.
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